28 Marzo 2024, giovedì
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Riforma tribunali, legali al bivio

Avvocati al bivio: se lo studio ha sede in un comune che, dopo la riforma giudiziaria, ha cambiato tribunale, o spostano il domicilio o spostano l’iscrizione all’ordine, che ha sede presso il nuovo tribunale. Lo ha precisato il Consiglio nazionale forense (Cnf), che con tre pareri, trasmessi agli ordini territoriali connota 21-C-2013 del 7 ottobre 2013, ha illustrato le ricadute della nuova geografia giudiziaria (dlgs n. 155/2012) sulla posizione degli avvocati.

Gli avvocati, con domicilio professionale situato in un territorio attribuito, dopo l’attuazione della riforma, ad altra circoscrizione giudiziaria, debbono regolarizzare la propria iscrizione. L’articolo 7 della legge n. 247/2012 di riforma della professione forense, in vigore dal 15 gennaio 2013, prescrive, infatti, che l’avvocato debba iscriversi all’albo del circondario dove ha il domicilio professionale, «di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente». Quindi se il luogo del domicilio professionale ora appartiene a un nuovo tribunale, l’avvocato dovrà chiedere l’iscrizione all’ordine presso il tribunale accorpante, a meno che non preferisca variare i domicilio professionale. Il Cnf, per attuare l’operazione, detta alcuni adempimenti. È opportuno che gli ordini diffondano una circolare con l’invito agli iscritti interessati a dichiarare un nuovo domicilio nel circondario (se vogliono rimanere nell’albo d’origine); o, in alternativa, a chiedere il trasferimento ad altro ordine. In sostanza o si rimane nell’ordine precedente, ma si deve cambiare domicilio professionale; oppure si rimane nello stesso domicilio professionale, ma bisogna cambiare l’ordine.

Tra l’altro la regolarizzazione influenza anche i procedimento di elezione dei consigli dell’ordine: gli avvocati iscritti all’albo tenuto da un consiglio dell’ordine, aventi però domicilio professionale nel territorio di altro circondario di tribunale (a seguito della riforma), non costituiscono elettorato attivo e passivo per il primo albo, finché non si provvederà all’iscrizione degli avvocati che hanno maturato il requisito necessario (domicilio professionale nel territorio conferente) a seguito della riforma della geografia giudiziaria.

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