Il piccolo professionista è infatti tenuto al pagamento del tributo solo nel caso in cui la sua organizzazione sia un «elemento potenziatore ai fini della produzione di reddito». A fare questa complessa valutazione sarà il giudice tributario, ha sancito la Corte di cassazione con le sentenze n. 22020 e 22022 del 25 settembre 2013, che dovrà accertare, caso per caso, quanto la struttura incida sulla produzione del reddito dello studio. La sezione tributaria del Palazzaccio non è nuova a questa linea interpretativa. In diverse occasione aveva già affermato in passato che, per esempio, un solo dipendente part-time non fa scattare l’obbligo del versamento Irap (per esempio sent. 6440 del 2009). Anche in questo caso la Suprema corte richiama a figure professionali a tempo parziale. Di sicuro c’è che, d’ora in poi, il contratto di lavoro subordinato non sarà più una garanzia assoluta per far ottenere al fisco il versamento di uno dei tributi più discussi degli ultimi anni