Le infrazioni gravi che comportano la sospensione della patente e la richiesta di rateizzazione escludono la possibilità di ottenere lo sconto del 30% sulle contravvenzioni stradali anche se il pagamento avviene entro cinque gironi dalla contestazione dell’illecito. Può usufruire del beneficio, invece, chi è sorpreso a guidare senza copertura assicurativa, ma solo se entro 60 giorni dalla contestazione stipula una polizza.
Lo ha precisato il ministero dell’Interno con la circolare del 16 settembre scorso n. 330/A/7065/13/101/20/21/1, definendo i contorni dell’articolo 20, comma 5-bis, del Dl 69/2013 (decreto del Fare), norma che ha introdotto lo sconto sulle violazioni del Codice della strada (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285), per garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio e l’effettiva disponibilità delle risorse per finanziare i programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.
Mancanza della copertura assicurativa
La gravità della mancanza della copertura assicurativa del veicolo, dunque, pur essendo confermata dal Viminale, è però punita con la “condizionale”, in quanto la sanzione pecuniaria è sì ridotta del 30% se pagata entro cinque giorni, ma si estingue solo se il trasgressore stipula una polizza entro 60 giorni dalla contestazione. E la confisca amministrativa del veicolo fa da garanzia.
Nel caso ulteriore previsto dall’articolo 193, comma 3, del Codice della strada, cioè di scadenza della copertura assicurativa da meno di 30 giorni o di rottamazione del veicolo entro i 30 giorni successivi all’accertamento – spiega la circolare del 16 settembre 2013 – lo sconto del 30% si applica sulla somma dovuta già ridotta a un quarto. Sempre che, tuttavia, il pagamento avvenga:
– entro cinque giorni ed entro 30 sia riattivata la copertura assicurativa, nel primo caso;
– entro cinque giorni dalla rottamazione, nel secondo caso.
Sospensione della patente
Il nuovo provvedimento del ministero dell’Interno conferma l’impossibilità di accedere allo sconto del 30% nel caso in cui il trasgressore abbia commesso una violazione grave che comporta la sospensione della patente. Nel caso in cui la sospensione sia disposta solo cautelativamente, però, il beneficio è accordato.
Nel caso di una violazione al Codice della strada che comporta la sospensione della patente solo nei casi di recidiva, la circolare del 16 settembre precisa che lo sconto può essere escluso solo se chi eleva la contravvenzione è a conoscenza della prima violazione, che quindi va “ricordata” immediatamente al trasgressore.
Per analogia, non può beneficiare dello sconto anche chi commette un’infrazione grave alla guida di una bicicletta, cioè di un veicolo che non presuppone il possesso di una patente. Ciò che esclude il beneficio, infatti, è la gravità della violazione.
Confisca del veicolo e rateizzazione
Essendo la confisca del veicolo una sanzione accessoria prevista per contravvenzioni stradali particolarmente gravi, chi è colpito da tale provvedimento amministrativo non potrà usufruire dello sconto del 30%, anche se paga entro cinque giorni.
La rateizzazione della sanzione pecuniaria, va da sé, per sua natura esclude la possibilità del pagamento in forma ridotta.