E’ definito “ravvedimento operoso” lo strumento che permette all’autore o agli autori della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimediare spontaneamente, secondo determinate ed entro certi limiti, alle omissioni ed alle irregolarità commesse dietro pagamento di sanzioni stabilite in misura ridotta rispetto a quelle ordinariamente previste.
E’ preclusa la possibilità di usufruire di questo istituto, in presenza delle seguenti fattispecie:
a) dalla già avvenuta contestazione della violazione;
b) dall’inizio di accessi, ispezioni e verifiche;
c) dall’inizio di altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento ai fini delle imposte dirette è disciplinato dall’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997, come da ultimo modificato dall’art. 1, co. 20, lettera a), della Legge 13 n. 220/2010, consente di regolarizzare le violazioni commesse in sede di elaborazione e di presentazione della dichiarazione, nonchè di pagamento delle imposte dovute.
Carente o mancato versamento di somme a titolo di saldo o acconto dovuti in base alla dichiarazione
La normativa vigente prevede che l’omesso o il carente, entro le prescritte scadenze, del pagamento degli acconti o dei saldi d’imposta dovuti in base alla dichiarzione possono essere sanati mediante l’applicazione del 30% dell’importo non versato, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalle prescritte scadenze, qualora il versamento fosse effettuato con ritardo di 15 giorni la sanzione è ridotta di un decimo (cioè il 3%). Se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, il versamento della sanzione ridotta a 1/8 del 30% (cioè 3,75%). Si ricorda che il ravvedimento spontaneo si perfeziona se, entro il termine stabilito, si provvede ad effettuare contestualmente il pagamento dell’imposta o della differenza d’imposta, degli interessi legali e della relativa sanzione.
Mancata presentazione della dichiarazione
La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine previsto comporta l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione. La presente violazione può essere sanata ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 472/1997 e la sanzione ridotta ad 1/10 di euro 258,00=. (cioè euro 25,00=).
Errori ed omissioni nelle dichiarazioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo
Durante la redazione della dichiarazione possono essere commessi degli errori o delle omissioni che possono incidere sulla determinazione del quantum da pagare, di seguito la fattispecie:
a) Per gli errori non ancora rilevati dall’Amministrazione Finanziaria in sede di liquidazione e/o controllo formale delle dichiarazioni (artt. 36 bis e 36 ter del DPR 600/73) è possibile regolarizzare la violazione commessa provvedendo al pagamento della maggior imposta o minor credito, della sanzione nella misura del 30% della maggior imposta o del minor credito utilizzato e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
La sanzione prevista nella misura del 30% è ridotta al 3,75% a condizione che il pagamento della stessa, del tributo dovuto e degli interessi legali calcolati al tasso legale avvenga entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso del quale la violazione è stata commessa e che venga inoltrata una dichiarazione integrativa.
b) Per gli errori e/o omissioni, non ancora accertati dall’Amministrazione Finanziaria, fuori dall’ipotesi di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni, come ad esempio l’omessa o errata indicazione di redditi, errata esposizione di indebite detrazioni d’imposta, è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso. Se l’applicazione del ravvedimento avviene entro 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione, la sanzione fissa pari ad euro 258,00= e quella prevista nella misura del 30% della maggior imposta o del minor credito utilizzato sono rispettivamente ridotte ad euro 25,00= e al 3,75%, a condizione che il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi avvenga entro il termine per la persentazione della dichiarazione relativo all’anno in corso del quale è stata commessa la violazione e che venga inviata una dichiarazione integrativa.
Tardiva presentazione del modello unificato di pagamento F24 a zero
Nell’ipotesi di una tardiva presentazione di un modello F24 a zero, è possibile ravvedere l’errore mediante il versamento della sanzione prevista per tale tipologia e cioè di euro 6,00= per un ritardo non superiore a cinque giorni ovvero di euro 19,00= per il sesto giorno in poi.
Mariarosaria Rusciano