Se le questioni che formano oggetto di contenzioso innanzi al giudice tributario sono dubbie, le spese processuali devono essere compensate. Lo ha precisato la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione XXX, con la sentenza n. 103 del 2 luglio 2013.
Per il giudice d’appello, le spese vanno compensate tra le parti «in dovuta considerazione dell’esistenza di controversie sulle questioni proposte». In effetti, giustificano la compensazione, sia novità delle questioni trattate sia la loro complessità. In queste ipotesi, dunque, non va sanzionato il comportamento di chi dà luogo al processo non essendo pacifica la soluzione che può dare il giudice al caso sottoposto al suo esame. Tuttavia, visto che le spese devono essere compensate per ragioni eccezionali, è evidente che la pronuncia esige un’adeguata motivazione.
In effetti, con la riforma del processo civile (legge 69/2009) è stato imposto al giudice di porre a carico della parte soccombente l’onere di pagare le spese processuali, salvo casi eccezionali che devono essere motivati. Secondo la Commissione tributaria regionale di Catanzaro (sentenza 495/2009), la condanna alle spese di giudizio costituisce l’ipotesi ordinaria, legata al fatto stesso della soccombenza, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 92 del codice di procedura civile che ammette la compensazione delle spese solo per ragioni o eventi eccezionali.