11 Maggio 2024, sabato
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Il redditometro si può contraddire

La Cassazione infligge un duro colpo al redditometro. Infatti, è illegittimo l’accertamento sintetico basato sull’alto tenore di vita se il contribuente dimostra che è frutto di risparmi accumulati negli anni.

Lo ha sancito la Suprema corte di cassazione che, con la sentenza numero 21994 del 25 settembre 2013, ha accolto il ricorso di una coppia, moglie e marito, destinatari di un accertamento Irpef per l’alto tenore di vita tenuto, fra acquisti di auto, immobili e viaggi compiuti.

L’atto impositivo era stato subito impugnato di fronte alla Ctp di Napoli che però aveva respinto il ricorso dei contribuenti. La Ctr partenopea aveva confermato. Ora la Cassazione ha completamente ribaltato la decisione: «Non può negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti, analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio (come il possesso di autovetture e abitazioni) era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria».

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