Ci sono, infatti, degli immobili sui quali il creditore non può mettere le mani, come ad esempio quelli che appartengono al demanio, che rientrano nel patrimonio dello Stato o che sono destinati all’esercizio del culto. Lo stesso succede con i diritti: non sarà possibile pignorare, per esempio, il diritto di abitazione o di uso poiché sono trasferibili.
Bisogna ricordare che il creditore può ottenere, a certe condizioni, il pignoramento dei seguenti beni:
beni immobili appartenenti al debitore, come ad esempio: terreni, sorgenti, corsi d’acqua, alberi, edifici e altre costruzioni, mulini, bagni e altri edifici galleggianti se assicurati alla riva o all’alveo e destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione;
immobili ipotecati dal creditore;
accessori, frutti e pertinenze dell’immobile;
beni mobili collegati all’immobile;
beni donati dal debitore;
immobili oggetto di vincolo di indisponibilità a titolo gratuito da parte del debitore
Può anche ottenere il pignoramento di diritti reali sul bene immobile del debitore, come ad esempio:
proprietà (compresa la nuda proprietà);
usufrutto (tranne quello legale);
superficie;
enfiteusi;
sulla cappella gentilizia o familiare.
