Prima di tutto bisogna sapere che secondo una recente sentenza della Cassazione (ord. n. 20267 del 14.07.2023), un contratto per la fornitura di energia elettrica può essere concluso per fatti concludenti ossia tramite un comportamento delle parti che manifesti la volontà di dare attuazione al rapporto.
In poche parole: se l’utente non ha firmato il contratto ma ha iniziato a usufruire della fornitura– circostanza facilmente desumibile dai consumi rilevati dal contatore – senza sollevare alcuna contestazione, il rapporto tra le parti si può dire validamente concluso. Risultato: non ci si può appigliare al “vizio di forma”, ossia alla mancanza di una sottoscrizione su un documento scritto, per non pagare la bolletta.
