27 Ottobre 2026, martedì
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Malattia e padel, licenziamento illegittimo: niente reintegro ma 18 mensilità

Il Tribunale di Rovigo ridimensiona il provvedimento disciplinare: “Sproporzionato”. La lavoratrice non aveva aggravato le proprie condizioni né violato le prescrizioni mediche

Licenziata in tronco perché sorpresa a giocare a padel durante un periodo di malattia, ma per il giudice si è trattato di una sanzione eccessiva. È una vicenda destinata a fare scuola quella che arriva da Rovigo, dove il tribunale del lavoro ha parzialmente accolto il ricorso di una caporeparto cinquantenne residente a Ferrara, riconoscendo l’illegittimità del provvedimento espulsivo e condannando l’azienda al pagamento di 18 mensilità.

La donna, dipendente da 27 anni in un supermercato della provincia rodigina, era finita sotto osservazione nel gennaio 2024. Durante un periodo di assenza per malattia, era stata infatti vista all’interno di una palestra mentre praticava padel. Un comportamento che il datore di lavoro aveva ritenuto incompatibile con lo stato di salute dichiarato, avviando immediatamente un procedimento disciplinare culminato nella sospensione e, successivamente, nel licenziamento per giusta causa, senza preavviso.

Una decisione drastica, impugnata dalla lavoratrice davanti al giudice del lavoro. Nel corso del procedimento, tuttavia, sono emersi elementi destinati a ribaltare l’impostazione iniziale. In primo luogo, l’attività sportiva era stata svolta al di fuori delle fasce orarie previste per la visita fiscale. Inoltre, dalle certificazioni mediche e dalle testimonianze raccolte è risultato che la pratica del padel non aveva in alcun modo aggravato le condizioni fisiche della dipendente né ritardato il suo recupero.

Anzi, come sottolineato nella sentenza, le indicazioni ricevute dai sanitari riguardavano esclusivamente l’astensione dal sollevamento di pesi, senza alcun divieto generalizzato di attività sportiva. Un dettaglio non secondario, che ha contribuito a ridimensionare la portata disciplinare della condotta contestata.

Da qui la conclusione del tribunale: il licenziamento è illegittimo perché “sproporzionato rispetto alla gravità del fatto”. Secondo il giudice, il comportamento della lavoratrice non era tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’azienda, elemento indispensabile per giustificare un recesso immediato.

Pur riconoscendo l’eccesso della sanzione, il tribunale non ha però disposto il reintegro nel posto di lavoro, limitandosi a un risarcimento economico pari a 18 mensilità. Una soluzione intermedia che tiene conto della lunga anzianità di servizio della dipendente, ma anche del contesto complessivo della vicenda.

Nelle motivazioni, il giudice chiarisce inoltre un principio destinato a pesare in casi analoghi: il licenziamento senza preavviso deve essere riservato a condotte ben più gravi, come la simulazione dello stato di malattia o dell’infortunio. Situazioni, cioè, in cui viene meno in modo irreparabile la fiducia tra le parti.

In questo caso, invece, il datore di lavoro avrebbe potuto — e dovuto — optare per una sanzione conservativa, evitando una misura estrema che si è rivelata, alla prova dei fatti, giuridicamente insostenibile.

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