Roma. La Corte costituzionale ha messo un punto fermo nella lunga disputa tra Stato e Regioni sulla regolazione del servizio di noleggio con conducente (NCC). Con la sentenza numero 163, depositata il 4 novembre, la Consulta ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni del decreto interministeriale 226 del 2024, emanato per disciplinare il settore e introdurre nuovi vincoli operativi. Accogliendo il ricorso promosso dalla Regione Calabria, i giudici costituzionali hanno stabilito che lo Stato, nel tentativo di perseguire obiettivi di concorrenza, ha travalicato i confini delle proprie competenze, interferendo direttamente con l’organizzazione del trasporto pubblico locale — materia che la Costituzione assegna alle Regioni.
La decisione comporta l’annullamento delle parti contestate del decreto e delle circolari attuative collegate, restituendo piena autonomia normativa agli enti territoriali. Un pronunciamento che, oltre a incidere sul quadro regolatorio nazionale, riafferma un principio cardine dell’ordinamento: la tutela della concorrenza non può tradursi in regole di servizio tali da comprimere la libertà d’impresa e l’autonomia locale.
Il ricorso della Calabria e il perimetro delle competenze
L’origine del giudizio risale all’impugnazione del decreto da parte della Regione Calabria, che aveva contestato allo Stato di aver esercitato un potere regolatorio non suo, dettando norme operative sull’attività degli NCC. La Consulta ha dato ragione alla Regione, chiarendo che quando la disciplina statale, pur richiamando la “tutela della concorrenza”, si traduce in regole concrete sull’erogazione del servizio, essa finisce per invadere l’area funzionale del trasporto pubblico locale.
“Non spetta allo Stato – scrive la Corte – adottare atti che impongano obblighi e divieti agli NCC tali da perseguire, con mezzi sproporzionati, l’obiettivo di riservare l’utenza indifferenziata ai taxi.” Una formulazione che segna un confine netto tra la potestà regolatoria statale e quella regionale, rimettendo quest’ultima al centro del governo della mobilità locale.
Le norme cassate: tempi di prenotazione, contratti e app ministeriale
Tre, in particolare, i punti del decreto che la Corte ha colpito.
Il primo riguarda il vincolo dei venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio nei casi in cui la corsa non parta dalla rimessa o dalle aree indicate dalla legge 21/1992. Tale limite, secondo la Consulta, è “sproporzionato rispetto alla finalità antielusiva” e, di fatto, costituisce un ostacolo alla libera organizzazione del servizio, impedendo agli NCC di rivolgersi a un’utenza indistinta.
Il secondo punto riguarda il divieto per alberghi, agenzie di viaggio o tour operator di stipulare contratti di durata con operatori NCC. Anche questa misura viene giudicata eccessiva, poiché incide indebitamente sull’autonomia contrattuale e va oltre l’obiettivo dichiarato di evitare pratiche elusive.
Infine, il terzo aspetto riguarda l’obbligo di utilizzare esclusivamente l’app ministeriale per il foglio di servizio elettronico. Già sospesa dal Tar, la norma viene ora definitivamente bocciata dalla Corte, che la considera non necessaria e non proporzionata: i controlli sull’attività degli NCC – si legge nella sentenza – possono essere garantiti con strumenti tecnologicamente neutri, senza imporre un’unica piattaforma statale.
Le motivazioni: “Misure sproporzionate e lesive della libertà economica”
Nel cuore della motivazione, la Corte ribadisce che la tutela della concorrenza non può giustificare interventi che incidano direttamente sull’organizzazione di un servizio pubblico territoriale. Le misure impugnate, osservano i giudici, non rafforzano la concorrenza, ma ne alterano l’equilibrio, imponendo vincoli che limitano l’iniziativa economica privata.
Il vincolo dei venti minuti, in particolare, viene definito una riproposizione di obblighi già censurati nella sentenza n. 56 del 2020. Anche l’esclusività dell’app ministeriale non supera il test di proporzionalità, poiché “l’esigenza di tracciabilità può essere soddisfatta attraverso strumenti tecnologici alternativi, più rispettosi della libertà d’impresa e del principio di neutralità tecnologica”.
Gli effetti della sentenza: autonomia alle Regioni e regole più flessibili
Con l’annullamento delle norme contestate, vengono rimossi dal quadro nazionale i vincoli dichiarati illegittimi. Ma la portata della sentenza va oltre gli effetti immediati. La Consulta riafferma infatti che la disciplina delle modalità operative del servizio NCC rientra nella competenza regionale, trattandosi di un’attività legata al territorio e all’organizzazione del trasporto locale.
In prospettiva, il pronunciamento potrebbe favorire una maggiore flessibilità regolatoria e un ritorno alla differenziazione territoriale, con la possibilità per le Regioni di adottare soluzioni più aderenti alle proprie esigenze di mobilità. Al tempo stesso, la decisione richiama lo Stato a un uso più rigoroso del principio di “tutela della concorrenza”, che non può essere invocato per introdurre regole di dettaglio o limitazioni sproporzionate.
Taxi e NCC: due servizi distinti nel trasporto non di linea
Il servizio taxi e quello di noleggio con conducente fanno entrambi parte del trasporto pubblico non di linea, ma si differenziano per struttura e finalità. I taxi possono sostare su suolo pubblico, rispondere a chiamate dirette e offrire corse immediate, con tariffe fissate dai Comuni. Gli NCC, invece, operano su prenotazione, partendo da rimesse autorizzate e applicando tariffe concordate con il cliente.
La distinzione, prevista dalla legge 21 del 1992, mira a evitare sovrapposizioni tra due modelli complementari: il servizio taxi, di natura pubblicistica e di pronta disponibilità, e l’attività NCC, più flessibile e orientata alla personalizzazione del trasporto.
Il vincolo dei venti minuti: un equilibrio mancato
L’introduzione del limite temporale dei venti minuti tra prenotazione e inizio corsa nasceva con intenti dichiaratamente antielusivi: impedire che gli NCC, attraverso piattaforme digitali, si trasformassero di fatto in taxi senza licenza. Ma secondo la Corte, la misura si è rivelata “sproporzionata e inefficace”, poiché finiva per penalizzare gli operatori legittimi e restringere la libertà economica.
Il risultato, spiegano i giudici, è stato quello di comprimere la concorrenza invece di garantirla, rendendo più rigido un settore che, al contrario, richiede flessibilità e innovazione per rispondere alle nuove forme di mobilità urbana.
Un nuovo equilibrio per la mobilità privata
La sentenza della Consulta non è solo un intervento tecnico, ma un tassello importante nel ridisegno dei poteri tra Stato e Regioni in materia di trasporto. Sul piano economico, apre spazi di libertà per gli operatori NCC, che potranno tornare a offrire servizi con maggiore agilità e strumenti tecnologici diversi. Sul piano politico, riafferma il valore del principio di sussidiarietà e del rispetto delle autonomie territoriali.
Per il mercato della mobilità privata, l’impatto potrebbe essere significativo: più concorrenza, maggiore trasparenza e una regolazione più aderente alle realtà locali. Un passaggio che potrebbe favorire non solo gli NCC, ma l’intero comparto del trasporto non di linea, spingendolo verso un modello più equilibrato tra efficienza, innovazione e garanzie per l’utenza.
