Avv. Fusco: A cosa hai diritto se ti cancellano il volo?
I diritti riconosciuti in capo ai passeggeri sorgono:
- se si tratta di un volo in partenza dall’Unione europea o in arrivo anche da un Paese extracomunitario,
qualora il vettore sia munito di una valida licenza rilasciata da uno Stato membro; - se si è in possesso di un biglietto valido sul quale è indicata una prenotazione confermata per quel
determinato volo; - se ci si è presentati in tempo al check in per tale volo.
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto: 1) a ricevere assistenza , consistente, in relazione alla durata dell’attesa, in pasti, bevande, nella sistemazione in albergo e nel relativo trasporto, in due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Inoltre, può scegliere alternativamente: a) il rimborso del biglietto qualora il viaggio sia diventato inutile (nonché, ove necessario, ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o un volo alternativo verso la destinazione finale, non appena possibile o in una data successiva a discrezione del passeggero.
b) la compensazione pecuniaria di:
- 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km;
- 400 € per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500
km; - 600 € per tutte le altre tratte.
Tale indennità forfetaria può essere ridotta del 50%, qualora il passeggero si sia imbarcato su un volo alternativo che gli consenta di raggiungere la destinazione finale con un orario d’arrivo che non superi rispettivamente di 2 ore per le tratte aeree inferiori a 1500 km, 3 ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e tutte le altre comprese tra 1500 km e 3500 km , o 4 ore per tutte le altre tratte, l’orario d’arrivo del volo originario prenotato. Tale compensazione pecuniaria spetta anche in caso di imbarco negato ( overbooking), a meno che il passeggero non sia stato avvertito con congruo preavviso.
