Si apre un delicato fronte giuridico tra Italia e Svizzera sul caso del rogo di Crans-Montana, la tragedia che ha causato 40 vittime, tra cui sei cittadini italiani, e 14 feriti. La procura di Sion ha infatti respinto la richiesta avanzata da Roma di costituirsi parte civile nel procedimento penale, escludendo che lo Stato italiano possa essere considerato soggetto direttamente danneggiato dai fatti.
La decisione, formalizzata nel dossier d’inchiesta depositato il 6 agosto ma comunicata già il 23 luglio all’avvocato ginevrino Romain Jordan — incaricato di rappresentare gli interessi italiani — si fonda su un principio cardine del diritto penale svizzero: la qualità di “parte lesa” spetta esclusivamente a chi sia stato colpito direttamente nei propri diritti individuali.
Secondo i magistrati del Canton Vallese, né la cittadinanza italiana delle vittime né i costi sostenuti dallo Stato per fornire assistenza ai propri cittadini sono elementi sufficienti a legittimare la partecipazione dell’Italia come parte civile. “Non basta che uno Stato sia colpito nei suoi interessi pubblici — si legge nella motivazione — ma è necessario che subisca una lesione diretta nei suoi diritti personali, al pari di un soggetto privato”.
La procura sottolinea inoltre una distinzione netta tra funzione pubblica e interesse individuale: quando lo Stato agisce nell’esercizio della propria potestà pubblica, tutela interessi collettivi e non può contemporaneamente rivendicare un danno diretto assimilabile a quello di un privato cittadino. In tale prospettiva, la protezione degli interessi pubblici resta prerogativa del Ministero pubblico.




Il quadro giuridico delineato dagli inquirenti svizzeri richiama anche la natura dei reati contestati — incendio colposo, omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose — i cui beni giuridici tutelati sono la vita, la salute, l’integrità fisica e la proprietà. Diritti, evidenzia la procura, che appartengono direttamente alle persone coinvolte e non allo Stato di cui esse possiedono la cittadinanza. Di conseguenza, i soggetti legittimati a costituirsi parte lesa restano le vittime dirette e non gli Stati di appartenenza.
La risposta italiana non si è fatta attendere. La Farnesina ha definito le tesi dei magistrati svizzeri “non condivisibili e superate”, annunciando la presentazione di un ricorso articolato che contesta punto per punto l’impostazione giuridica adottata. Nel documento, si richiama anche l’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenuta più aperta al riconoscimento di un coinvolgimento statale in casi analoghi.
Alla base della richiesta italiana vi è la rivendicazione di un danno patrimoniale diretto: lo Stato avrebbe sostenuto ingenti spese per l’assistenza medica e psicologica ai feriti, il trasferimento dei pazienti, l’identificazione delle vittime e il rimpatrio delle salme. Una prima stima parla di almeno 300mila euro a carico della Protezione civile, cifra destinata a crescere considerando l’intervento di altre amministrazioni e delle strutture sanitarie regionali.
Il ricorso, presentato contro l’ordinanza del 29 luglio che ha formalmente respinto la costituzione di parte civile, sarà ora esaminato dalla Camera penale del Tribunale cantonale del Vallese. Lo stesso organo che, in precedenza, si era già pronunciato su un analogo tentativo del Comune di Crans-Montana di entrare nel procedimento.
La decisione finale potrebbe avere implicazioni rilevanti non solo per questo caso, ma anche per la definizione dei confini del ruolo degli Stati nei procedimenti penali transnazionali, in un contesto europeo sempre più interconnesso e giuridicamente complesso.
