La sentenza del Tribunale del Riesame di Milano del 12 agosto non si limita a revocare le misure cautelari disposte poche settimane prima. Va ben oltre: mette in discussione l’intero impianto accusatorio dell’inchiesta urbanistica che aveva scosso l’ambiente imprenditoriale e architettonico milanese, rivelando un impianto definito «confuso», privo di gravi indizi e fondato su una lettura distorta del rapporto tra incarichi professionali e ruoli pubblici.
Nel mirino degli inquirenti erano finiti Alessandro Scandurra, architetto noto anche a livello internazionale, Manfredi Catella, amministratore delegato della società di investimenti immobiliari Coima, e Andrea Bezziccheri, imprenditore della Bluestone. I primi due erano stati sottoposti rispettivamente agli arresti domiciliari e alla custodia in carcere; per Catella era stata disposta una misura interdittiva. Ora, per tutti e tre, le restrizioni sono state annullate.
Le motivazioni del Riesame: “Ricostruzione svilente e priva di prove”
Nel dispositivo depositato, i giudici del Riesame – il collegio presieduto da Pendino, Ghezzi e Papagno – contestano punto per punto la lettura dell’accusa, evidenziando come l’intera ipotesi corruttiva manchi di riscontri oggettivi. Le motivazioni, estese e puntuali, descrivono l’interpretazione della Procura e del gip come «svilente» e basata su una lettura riduttiva e non supportata dai fatti.
Il nodo centrale dell’inchiesta – ossia che gli incarichi conferiti a Scandurra per alcuni progetti immobiliari fossero un modo per ottenere pareri favorevoli nell’ambito del suo ruolo nella Commissione Paesaggio del Comune di Milano – viene smentito con decisione. «Non è sufficiente la presenza di un pagamento e di una funzione pubblica per configurare automaticamente un accordo corruttivo», scrivono i giudici. Serve, cioè, la prova concreta di un patto illecito, di uno scambio esplicito e finalizzato all’abuso. Prova che, nel caso specifico, non c’è.
La fattura da 22mila euro: “Legittima, prestazioni realmente effettuate”
Uno degli elementi chiave su cui si fondava l’ipotesi di corruzione era una fattura da circa 22mila euro, considerata dalla Procura sospetta e, secondo il gip, parte del presunto accordo occulto. Ma anche su questo punto il Riesame è netto: si tratta di un documento legittimo, riferibile a prestazioni effettivamente erogate.
I magistrati sottolineano che non sono emerse anomalie contabili, né false fatturazioni, né importi gonfiati. Al contrario, si evidenzia come i compensi professionali siano in linea – se non inferiori – alle tariffe previste dall’Ordine degli Architetti, fatto che rafforza l’idea di una normale attività lavorativa, svincolata da qualsiasi logica corruttiva.
Il conflitto d’interessi e il regolamento edilizio: l’interpretazione era troppo estensiva
Altro punto cruciale è il tema del conflitto d’interessi. Secondo la Procura, Scandurra avrebbe dovuto astenersi in ogni caso in cui fosse coinvolto un progetto di un committente con cui aveva un rapporto professionale. Ma il regolamento edilizio del Comune di Milano – vigente fino a giugno 2023 – era chiaro: l’obbligo di astensione si applicava solo nei casi in cui l’architetto presentasse direttamente il progetto.
Il Riesame contesta quindi l’interpretazione estensiva e retroattiva del gip, ritenuta giuridicamente infondata. «L’estensione del concetto di conflitto di interessi oltre quanto previsto dalla normativa vigente ha contribuito a costruire un impianto fragile, che non regge alla prova del diritto», si legge nelle motivazioni.
Nessuna rete corruttiva, nessuna evidenza di accordi illeciti
I giudici si soffermano anche sull’idea, suggerita dalla Procura, che attorno a Scandurra si fosse consolidata una rete di imprenditori disposti a pagare incarichi per ottenere favori istituzionali. Ma anche qui, il verdetto è netto: nessuna evidenza dimostra tale schema. Nessun documento, nessuna conversazione intercettata, nessuna testimonianza sufficiente a sorreggere un’accusa così grave.
Il quadro che emerge, secondo il Tribunale, è quello di un libero professionista noto e stimato, che ha ricevuto incarichi coerenti con le sue competenze, senza che vi sia prova alcuna di comportamenti illeciti.
Le conseguenze: revocate tutte le misure cautelari
Alla luce di queste valutazioni, il Tribunale del Riesame ha disposto l’immediata scarcerazione di Scandurra e Bezziccheri, nonché la revoca della misura interdittiva per Manfredi Catella. Tutti e tre tornano liberi e pienamente operativi, mentre la Procura si trova ora con un’inchiesta profondamente ridimensionata e un impianto accusatorio da rivedere alla luce delle censure mosse dai giudici.
L’inchiesta, naturalmente, non è chiusa, e il lavoro investigativo proseguirà. Ma la decisione del Riesame costituisce un punto di svolta netto: l’accusa di corruzione non regge, almeno allo stato attuale degli atti. E questo pone interrogativi più ampi.
Un segnale anche per la giustizia penale
Il caso milanese, nel suo sviluppo giudiziario, si inserisce nel più ampio dibattito sull’uso dello strumento cautelare e sulla tenuta degli impianti accusatori in fase preliminare. Il rischio, non nuovo nel nostro ordinamento, è quello di vedere strumenti pensati per prevenire reati o inquinamenti probatori trasformati in strumenti di pressione o anticipazione della pena.
Il Riesame, con questa pronuncia, ricorda che le garanzie del giusto processo non possono essere sacrificate sull’altare dell’effetto mediatico, e che la custodia cautelare deve essere basata su indizi gravi, precisi e concordanti. L’assenza di tali elementi – come in questo caso – rende ogni privazione della libertà ingiustificabile e sproporzionata.
Il dossier sull’urbanistica milanese non è ancora archiviato, ma il suo impianto iniziale ha subito una battuta d’arresto rilevante. In attesa dei prossimi sviluppi, la vicenda impone alla magistratura, alle istituzioni e all’opinione pubblica una riflessione seria su come costruire le accuse, come applicare le misure cautelari, e come garantire un equilibrio tra legalità e diritti della difesa. Un equilibrio che, come dimostrano le motivazioni del Tribunale del Riesame, non può mai essere dato per scontato.
