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Regime Carcere Duro 41 bis: Cosa prevede la Costituzione

A cura di Luigi Castiello

Il 41 bis è un regime di detenzione che prevede l’isolamento dei condannati in celle individuali che nello specifico contengono un letto, un tavolo e una sedia inchiodata a terra. Al suo interno il detenuto è controllato 24 ore su 24 e non possono esserci i suoi oggetti personali.14 giu 2023
La disposizione venne introdotta dalla cosiddetta legge Gozzini, senatore della repubblica italiana (Mario Gozzini Firenze, 18 aprile 1920 – Firenze, 2 gennaio 1999) è stato uno scrittore, politico e giornalista italiano. che nel 1986 modificò la legge 26 luglio 1975, n. 354. In origine l’articolo 41 bis era composto da un unico comma:
“In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto”. 
La norma aveva quindi una finalità preventiva nei confronti di situazioni di pericolo esclusivamente interne al carcere, come ad esempio la rivolta. 
La norma andava a completare il quadro delineato dall’articolo 14-bis, anche esso introdotto dalla legge Gozzini, che prevedeva il cosiddetto “sistema di sorveglianza particolare”, nel caso  specifico a tutti quei detenuti ritenuti pericolosi a causa dei loro comportamenti all’interno del carcere. Il testo è tuttora immutato dal 1986; la norma, in realtà non ha mai avuto alcuna applicazione.
Dopo la strage di Capaci nel 1992, in cui perse la vita Giovanni Falcone, all’articolo si aggiunse un secondo comma disposto con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (cosiddetto Decreto antimafia Martelli-Scotti), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. Il testo è stato poi modificato a più riprese, in particolare la variazione più incisiva fu nel 2002, quello riportato di seguito è l’originale:
“Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell’articolo 4- bis, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.”
Isolamento nei confronti degli altri detenuti. Il detenuto è situato in una camera di pernottamento singola e non ha accesso a spazi comuni del carcere.
L’ora d’aria è limitata (concessa solamente per alcuni tipi di reato) – rispetto ai detenuti comuni – a due ore al giorno e avviene anch’essa in isolamento.
Il detenuto è costantemente sorvegliato da un reparto speciale del corpo di polizia penitenziaria il quale, a sua volta, non entra in contatto con gli altri poliziotti penitenziari.
Limitazione dei colloqui con i familiari (anch’essi concessi solamente per alcuni tipi di reato) per quantità (massimo uno al mese della durata di un’ora) e per qualità (il contatto fisico è impedito da un vetro divisorio a tutta altezza). Solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti.
Nel caso di colloqui con l’avvocato difensore i colloqui non hanno limitazioni in ordine di numero e durata.
Visto di controllo della posta in uscita e in entrata.
Limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere tenuti nelle camere di pernottamento (penne, quaderni, bottiglie, ecc.) e anche degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno.
Esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati.
La Corte di cassazione, con ripetute sentenze, ha riconosciuto la legittimità della circolare del 2011 e della regolamentazione che essa prevede.
A distanza di pochi anni ci furono varie proroghe, ma il 24 maggio 2002 il Governo Berlusconi II deliberò un disegno di legge di modifica degli articoli 4-bis e 41-bis dell’ordinamento penitenziario, poi approvato dal Parlamento come legge 23 dicembre 2002, n. 279 (Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario), abrogando la norma che sanciva il carattere temporaneo di tale disciplina rendendo il “carcere duro” un istituto stabilmente presente nell’ordinamento penitenziario.
Il regime di carcere duro venne esteso anche ai condannati per terrorismo ed eversione. La legge 15 luglio 2009, n. 94 ne ha cambiato di nuovo i limiti temporali, tuttora in vigore: il provvedimento può durare quattro anni e le proroghe due anni ciascuna. Secondo le nuove regole i detenuti possono incontrare senza vetro divisore i parenti di primo grado inferiori a 12 anni di età, ma resta il divieto alla detenzione di libri e giornali, tranne particolari autorizzazioni.
Bisogna sottolineare che sono diversi anni che la Corte Europea dei diritti dell’uomo è stata varie volte chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del 41-bis con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e non ha ritenuto la disciplina, in linea di principio, in contrasto con la suddetta Convenzione, ma ne ha censurato singoli contenuti.
Nel 2003 Amnesty International ha sostenuto che il 41-bis equivale, in alcuni casi, a un trattamento del prigioniero “crudele, inumano e degradante”.
Nel 2007 un giudice degli Stati Uniti ha negato l’estradizione del boss mafioso Rosario Gambino, poiché a suo avviso il 41-bis sarebbe assimilabile alla tortura.
Il regime di 41-bis applicato per periodi molto lunghi, anche a persone non condannate in via definitiva, è ritenuto da alcuni giuristi come incostituzionale, ma finora le pronunce della Corte costituzionale ne hanno confermato, nell’insieme, la legittimità.
Nonostante ciò, nelle sentenze del 28 luglio 1993 n. 349., del 19 luglio 1994 n. 357., del 18 ottobre 1996, n. 351 (PDF)., e ancora con la sentenza n. 376. del 1997, la Corte Costituzionale si è espressa sulla compatibilità del regime 41-bis con i principi costituzionali. Già nella prima di queste sentenze, in riferimento alla funzione di rieducazione della pena, sancito dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione, la Corte ha rilevato come ai detenuti venissero riservati “trattamenti penali contrari al senso di umanità, non ispirati a finalità rieducativa ed, in particolare, non ‘individualizzati’ ma rivolti indiscriminatamente nei confronti di reclusi selezionati solo in base al titolo di reato”.
Nel 2013 la Corte costituzionale ha inoltre dichiarato illegittime le limitazioni in materia di colloqui con l’avvocato difensore.
Senza dubbio l’aspetto più controverso dell’intero istituto è la conformità tra scopo dichiarato ed effettivo. Una componente importante della dottrina sostiene da anni che in realtà l’intento non sia affatto prevenire eventuali contatti con il crimine organizzato, ma piuttosto esercitare pressione sul detenuto al fine di indurlo a collaborare con la giustizia.

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