17 Maggio 2024, venerdì
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LA TASSA AUTO O DI POSSESSO

A cura del Prof. Avv. Angelo Turco

LA TASSA AUTO o di POSSESSO – natura – profili di incostituzionalità – l’IMU – TASSA SULLA PROPRIETA’ – profili di incostituzionalità

La Tassa sull’Auto esattamente denominata Tassa di Possesso ha sostituito la vecchia istituzione della Tassa di Circolazione, il cui pagamento veniva sospeso se l’auto era ferma e non circolava e per tutto il periodo di tempo interessato. La sua sostituzione in Tassa di Possesso, e come la sua natura di colpire un bene IN PROPRIETA’ di un soggetto per il quale sono state già pagate tasse e imposte tra cui, tassa provinciale, tassa regionale e iva sull’acquisto, si palesa TOTALMENTE INCOSTITUZIONALE non potendosi parlare in questo caso di TASA ma di una vera e propria IMPOSIZIONE GABELLARE che non risponde al principio di NATURA DI SERVIZIO resa dallo Stato al cittadino per il quale questi paga un onere SECONDO LA PROPRIA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA. Invero il concetto di Tassa ed il principio di corresponsione, da parte del cittadino, di un onere di spesa secondo Costituzione è fissato e determinato in virtù DI UN SERVIZIO CHE GLI VIENE RESO DALLO STATO o DA ALTRO ENTE PUBBLICO. Orbene è pacifico che, TASSARE UNA VETTURA secondo il principio del POSSESSO costituisce UNA VESSAZIONE gravissima per il cittadino al quale ALCUN SERVIZIO PUBBLICO gli viene reso dallo stato nè da altri enti pubblici e si traduce IN UNA ILLEGITTIMA IMPOSIZIONE di natura estorsiva su un bene su cui già sono state pagate imposte di per se illegittime. Invero il cittadino non usufruisce di alcun servizio pubblico gratuito in relazione all’uso del veicolo poichè paga autostrade e tangenziali oltre usufruire di strade impercorribili, omesse nella loro normale manutenzione e costituenti all’80% gravissime insidie e ostacoli alla libera circolazione. Non vi è alcuna fattispecie che giustifichi il permanere di una simile gravissima ed illegittima imposizione prelevando lo stato, in questo caso la Regione, un pagamento a fronte del quale non fornisce alcun servizio VENENDO MENO il PRINCIPIO DI CONTRIBUZIONE a spese statali per servizi forniti da parte del cittadino e costituendo TALE PRELIEVO FORZOSO un illecito INDEBITO ARRICCHIMENTO da parte della Regione. Va sollevata questione di costituzionalità su tale imposizione e suo totale annullamento. Lo stesso discorso e titolo vale per l’IMU una imposta, anche questa annuale, cha ha solo ed esclusivamente UN CARATTERE IMPOSITIVO cui non corrisponde nessun servizio da parte, in questo caso, del Comune. Ha natura di gabella ed ALTAMENTE VESSATORIA poichè la casa è già costata al cittadino esborsi di danaro dalla costruzione o dal suo acquisto con pagamento di tasse erariali ed alla sua esistenza il comune non FORNISCE alcun servizio percependo, annualmente, una GABELLA VESSATORIA di nessuna natura costituzionale ed alla quale il cittadino spesso, è costretto anche senza avere possibilità economiche sufficienti al suo esborso. A fronte di tale GABELLA il comune non fornisce alcun servizio al cittadino per il suo immobile facendogli pagare ogni diversa fornitura come TARI e altri servizi. In sostanza due IMPOSIZIONI ILLEGITTIME che gravano sul cittadino solo per il concetto di possesso di un bene a fronte del quale REGIONE e COMUNE NON FORNISCONO ALCUN SERVIZIO che giustifichi da parte loro un esborso in danaro in favore di tali enti. Il carattere, di natura prettamente estorsiva, di tale pagamento, si configura proprio in tale evidenza ovvero PAGAMENTO IN DANARO A fronte DI UN SERVIZIO INESISTENTE ovvero a fronte del quale non corrisponde alcuna prestazione da parte di Regione e Stato. Va dichiarata l’Incostituzionalità di tali gabelle cui non corrisponde alcun servizio retribuito dal cittadino secondo Costituzione e di spesa pubblica.

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