17 Maggio 2024, venerdì
HomeConsulente di StradaCartella esattoriale: cose da sapere

Cartella esattoriale: cose da sapere

A cura del Prof. Avv.Angelo Turco

Cartella esattoriale – mancata notifica del verbale di contravvenzione – impugnazione: forme e termini – la Cassazione a SS.UU. sentenza numero 22080/17

La cartella esattoriale, in ambito civilistico, adottata per il recupero delle sanzioni derivanti da verbali di violazione del codice della strada, va equiparata in tutto e per tutto ad un vero e proprio atto di precetto con la conseguenza che, al momento della sua notifica, deve contenere gli atti che ne determinano l’emissione. Tale disposizione viene dagli art. 6 e 7 legge 212/2000 (statuto del contribuente) e dall’art. 3 del DPR 43/91. Inoltre la cartella è l’atto con cui, l’amministrazione finanziaria, porta a conoscenza il soggetto, che contro di lui sussiste una iscrizione a ruolo del debito iscritto, il cosiddetto ruolo esattoriale, che costituisce il titolo effettivo per l’esecuzione. Le opposizioni a cartella esattoriale nascono e sono regolate dai procedimenti di opposizione all’esecuzione di cui agli art. 615 e 617 c.p.c. dove l’art. 615 c.p.c. regola l’opposizione, quando si contesti il diritto a procedere in executivis e l’esecuzione non sia iniziata. L’art. 617 c.p.c. si attua quando l’esecuzione ha avuto inizio e l’opposizione attiene ai singoli atti esecutivi. Con il DPR 689/81, agli art. 22 e 23 si stabili che, in tema di opposizione alle sanzioni amministrative, anche le opposizioni avverso le cartelle esattoriale si effettuassero nelle forme del ricorso indipendentemente dall’oggetto dell’opposizione (omessa notifica del verbale – assenza degli atti prodromici – prescrizione) e, trattandosi di legge speciale, di fatto sospese l’applicazione dell’art. 615 c.p.c. Con l’entrata in vigore della legge 150/11, si abrogò l’art. 22 e 23 del DPR 689/81 e di fatto, non prevedendo detta legge alcuna regolamentazione in ordine all’opposizione alle cartelle esattoriali, di fatto si ripristinò la normativa del codice di procedura civile in tema di opposizione all’esecuzione e ripristino degli art. 615 e 617 c.p.c. Fino al 2017 quando la Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza 22080/17 ritenne, fornendo relativo indirizzo giurisprudenziale, che, nei casi in cui l’opposizione a cartella esattoriale riguardava la mancata notifica del verbale da cui la cartella traeva origine, sussisteva l’applicazione dell’art. 7 legge 150/11, ovvero sussistere, con l’opposizione, una funzione recuperatoria del diritto che, il soggetto aveva di potersi opporre al verbale, se non legittimo, di cui non aveva avuto conoscenza. Riteneva quindi che l’opposizione andava effettuata nei 30 giorni dalla notifica del verbale e davanti al Giudice del luogo in cui il verbale, oggetto di riscossione, era stato elevato. Su questo indirizzo oggi i Giudici di Pace ritengono inammissibili le opposizioni ex art. 615 c.p.c. Questo orientamento non è condivisibile perchè si fonda su erronei presupposti di legge e di diritto e, non formando una statuizione legislativa ma solo interpretativa, va disapplicato. Innanzitutto occorre rilevare che la legge 150/11 nella sua formulazione non ha più preso in esame le opposizioni a cartella di fatto riapplicandosi sul punto le opposizioni all’esecuzione di cui agli art. 615 e 617 c.p.c. con il ripristino, in ordine alla natura giuridica della cartella, della sua qualificazione di atto di precetto ovvero intimazione ad un pagamento di sanzione derivante da un titolo. Ancora, l’art. 7 della citata legge cui fa riferimento l’Onorevole Organo di Cassazione, non riguarda nel modo più assoluto, nè regolamenta, la riscossione esattoriale ma si dirige specificamente e tratta l’accertamento dell’infrazione, sua notifica e contenuti e LE OPPOSIZIONI avverso l’atto di accertamento della violazione amministrativa. Ma nulla in tema di riscossione e quindi estendendo, la Corte di Cassazione, l’ipotesi regolata dall’art. 7 legge 159/11, alle impugnazioni della cartella in cui si contesti la mancata notifica del verbale ovvero la mancanza di quell’atto prodromico necessario ai fini giuridici per la validità della cartella stessa e la cui mancanza ne determina la totale nullità. E’ di tutta evidenza l’errore oppure il travalicamento giuridico operato dalla Cassazione sul punto, in primo luogo perchè l’art. 7 legge 150/11 riguarda e regola l’accertamento della violazione e modi di sua contestazione e quindi non applicabile in tema di opposizione all’esecuzione, ed in secondo luogo perchè, l’inesistenza nel corredo documentale della cartella, del titolo oggetto di iscrizione (verbale o ingiunzione od altro), in tema di esecuzione, ne determina la nullità totale e quindi, considerare di porre in essere, da parte del soggetto, una azione recuperatoria potendo lo stesso opporre eccezioni che avrebbe potuto opporre se del verbale avesse avuto conoscenza, significa sanare un atto che invece è nullo. Se si notifica un atto di precetto senza il titolo da cui trae origine o, se non si documenta l’avvenuta notifica del titolo prima del precetto, il precetto è nullo e così la cartella che del precetto ha la stessa natura e funzione. Inoltre, se si considera che nella cartella in genere, l’ufficio finanziario procede al recupero anche di più sanzioni riferite a più verbali e quindi di diversa derivazione amministrativa, secondo l’orientamento della Corte il soggetto che tale impugnazione dovesse eseguire, sarebbe costretto ad impugnare la stessa cartella avanti i vari Giudici di Pace che sarebbero competenti per luogo di elevazione di un verbale e quindi in alcuni casi anche in regioni diverse. Inoltre la funzione recuperatoria non sarebbe neppure possibile atteso che, nella cartella, si riporta solo il numero del verbale e molte volte neppure l’organo verbalizzante o luogo della commessa infrazione il che impedisce all’opponente di conoscere i motivi di redazione del verbale. Tornando quindi alla legge 212/00 E dpr 43/91 ART. 3 CHE APPUNTO PREVEDONO e stabiliscono come la cartella, nel momento della notifica debba contenere IL TITOLO che ne legittima l’iscrizione e quindi il verbale. L’orientamento della Cassazione è gravemente erroneo nella sua valutazione restando l’impugnazione a cartella, indipendentemente dai suoi motivi, esperibile, prima che l’esecuzione sia iniziata, solo ed esclusivamente nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.   

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti