A cura dell’Avv. Pizza Francesca
E’ ormai incontestabile che le crisi finanziarie sono sempre più frequenti anche tra le società professionistiche di calcio in Italia. Avendo, infatti, le stesse, perso le caratteristiche delle “associazioni sportive” finalizzate alla promozione e allo svolgimento dell’attività sportiva degli associati, le società professionistiche di calcio si sono progressivamente trasformate in “società di capitali” aventi scopo di lucro. A tale trasformazione non si è accompagnato, però, un efficientamento della gestione delle società di calcio tale da renderle idonee a conservarne l’equilibrio gestionale: equilibrio fortemente compromesso dai costi del personale e dagli scarsi ricavi. In Italia, per esempio, l’equilibrio delle società di calcio dipende principalmente dai risultati sportivi e del calciomercato. I riequilibri della gestione delle squadre di calcio (ove non siano ottenuti con i proventi del calciomercato) continuano a dipendere ancora dall’affidabilità e dalla disponibilità dei loro azionisti; con la conseguenza che ove gli azionisti siano impossibilitati ovvero indisponibili a ricapitalizzare o rifinanziare le società, ciò si traspone nel rischiodi vere e proprie crisi finanziarie.
Trattandosi di “imprese commerciali” con scopo di lucro, è ovvio che anche le società di calcio professionistico sono soggette agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza [tra cui la liquidazione giudiziale (ex fallimento) (purché non si tratti di imprese minori)].
Del pari, tali società sono sottoposte alla disciplina dell’ordinamento sportivo e, in particolare, alle disposizioni relative ai requisiti economico-finanziari e organizzativi richiesti per l’iscrizione alle competizioni nazionali ed europee (organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (in breve “FIGC”) e dalla Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (in breve “UEFA”).
Proprio a causa della sproporzione finanziaria, spesso significativa, che esiste tra le squadre più blasonate (di proprietà di azionisti con forti mezzi finanziari) e le altre, nell’ordinamento sportivo sono state introdotte delle regole per tenere sotto controllo i costi e l’indebitamento, voltenaturalmente a prevenire gli squilibri economico finanziari delle squadre di calcio. Peraltro, la FIGCverifica regolarmente l’equilibrio economico finanziario delle società affiliate provvedendo a segnalare eventuali irregolarità. Proprio in quanto soggette a tali verifiche, le società di serie A e Bsono tenute ad osservare una serie di adempimenti: deposito presso la CoVi.So.C. del bilancio di esercizio, della relazione semestrale, delle situazioni patrimoniali intermedie e i documenti previsionali su base trimestrale o semestrale, pagamenti su base trimestrale degli emolumenti del personale tesserato, prospetti relativi all’Indicatori di Liquidità (rapporto tra Attività Correnti e Passività Correnti), all’Indicatore di Indebitamento (rapporto tra debiti e ricavi), assolvimento degli adempimenti fiscali periodici, etc…
Naturalmente, anche l’ordinamento sportivo affronta la problematica dell’insolvenza delle società di calcio; in particolare, l’art. 16, comma 6, NOIF (Norme Organizzative Interne Federali, dunque corpus normativo posto alla base dell’organizzazione della FIGC), prevedeva che: -la dichiarazione (o accertamento) di insolvenza comportasse la revoca dell’affiliazione della società da parte della FIGC, e nel caso di dichiarazione di insolvenza nel corso del campionato con disposizione di esercizio provvisorio, gli effetti della revoca decorressero solo dal momento della data di scadenza per l’iscrizione al campionato successivo ovvero, dalla data di attribuzione del titolo sportivo alla società cessionaria dell’azienda, nell’ipotesi di cessione di azienda ad altra società.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) (15 luglio 2022), è mutato il quadro normativo applicabile alle imprese in situazioni di crisi o di insolvenza: infatti, sono stati introdotti nuovi strumenti di regolazione della crisi, anche in esecuzione degli obblighi di attuazione dei principi della direttiva UE 2019/1023 (c.d. “direttivainsolvency”).
Ai fini che qui interessano, la novità più significativa è certamente l’introduzione della composizione negoziata della crisi d’impesa (CNC), che, essenzialmente, consiste in un percorso di mediazione tra il debitore e i creditori, guidato daun esperto nominato dalla Camera di Commercio competente, che dovrebbe portare ad una soluzione della crisi ovvero favorire il ricorso dell’impresa ad uno degli strumenti di regolazione della crisi. Ai sensi dell’art. 12 CCII tutte le imprese, commerciali ed agricole, possano accedere alla CNC, a condizione che si trovino in una condizione di “squilibrio economico-finanziario o patrimoniale” che ne rendono probabile la “crisi” o l’”insolvenza”.
Con l’entrata in vigore del CCII, allora, si è posto il problema preliminare di verificare -per la questione che qui ci occupa – se le previsioni di cui alle NOIF siano o meno compatibili con la Composizione e in generale con il nuovo quadro normativo. Orbene, atteso che nel CCII le condizioni di “crisi” e di “squilibrio” sono distinte dall’”insolvenza”, l’accesso alla CNC da parte di una società di calcio non pone un rischio di revoca: a ben guardare, non si pone un problema con l’art. 16 NOIF dell’accesso alla CNC da parte di società calcistiche in condizioni di “insolvenza”, in quanto nell’ambito della Composizione Negoziata, non vi è ineluttabilmente una “dichiarazione” o un “accertamento” da parte del tribunale dell’insolvenza (come avviene invece in caso di accesso ad una procedura di concordato o liquidazione giudiziale).
Neppure l’accesso alla composizione negoziata poneva problemi sotto il profilo dei requisiti previsti dal Manuale Licenze Nazionali che sanziona, con la mancata concessione della licenza nazionale per il campionato, la società calcistica che al momento dell’iscrizione al campionato si trovi in una in una situazione di deficit patrimoniale ex art. 2447 c.c. ovvero non abbia superato i rilievi della società di revisione in merito all’assenza di continuità aziendale [38] .
Peraltro, la Composizione non costituisce una “procedura concorsuale” (come prevista dal diritto nazionale) in quanto è priva delle caratteristiche tipiche di quest’ultima e quindi dovrebbe ragionevolmente essere considerata compatibile con le norme dell’ordinamento sportivo ogni qual volta la società calcistica sia affetta da semplice “squilibrio” o “crisi” (essendo tali condizioni diverse ontologicamente dall’”insolvenza” anche “temporanea”).
Acclarato che in linea di principio l’accesso alla Composizione da parte di una squadra di calcio è compatibile con l’ordinamento sportivo, resta da stabilire se lo siano anche le diverse modalità di risanamento contemplate, praticabili durante la crisi ovvero all’esito della stessa. In merito è opportuno ricordare che:
– lo svolgimento delle trattative “secondo correttezza e buona fede” impone di prospettate ai creditori sia le modalità di risanamento in continuità diretta che indiretta;
– la Composizione prevede espressamente che il risanamento dell’impresa possa avvenire anche tramite la cessione dell’azienda o di un ramo di essa (art. 12, comma 2, CCII);
– su richiesta del debitore, il tribunale può autorizzare a trasferire in qualunque forma l’azienda, in deroga alla responsabilità prevista dall’art. 2560, comma 2, c.c. qualora la cessione sia funzionale alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori.
La stessa Composizione, infine, può avere quale esito conclusivo, oltre che con un accordo con i creditori che conduca all’auspicato risanamento dell’impresa (art. 23, comma 1, CCII), anche con l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi previsti dal CCI, tra cui il concordato in continuità o liquidatorio, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato semplificato (art. 23, comma 2, CCII).
Poiché i predetti strumenti di regolazione della crisi, al pari di quanto avviene in ipotesi di Composizione, contemplano anche la possibilità di cedere l’azienda, si pone ancora una volta la questione di comprendere se la preservazione della continuità aziendale in via indiretta (con cessione dell’azienda) sia o meno applicabile al risanamento delle società di calcio.
Segue.
