Cosa fare per rinunciare all’eredità del genitore?
Diventa fondamentale sapere che, quando una persona muore, i suoi beni non diventano in modo automatico di proprietà dei cosiddetti eredi: in realtà non andrebbero nemmeno chiamati eredi, ma, più esattamente, devono essere definiti come i chiamati all’eredità. Sia la legge che il testamento, quando un soggetto viene a mancare, individuano e chiamano a succedergli alcune ben determinate persone che saranno poi proprietarie del patrimonio dell’estinto unicamente se avranno accettato la sua eredità.
La rinuncia all’eredità:
- è possibile solo dopo la morte del genitore e non in precedenza;
- non può contenere condizioni o termini
- è possibile revocare la rinuncia già effettuata fino al momento in cui non è caduto in prescrizione il diritto di accettare l’eredità ma la revoca non è più consentita se nel frattempo altri chiamati all’eredità l’abbiano accettata
- si effettua mediante una dichiarazione formale che il chiamato all’eredità rende o ad un notaio oppure al cancelliere del tribunale del luogo dove il genitore deceduto aveva il suo ultimo domicilio (la dichiarazione va poi inserita nel registro delle successioni)
- non può essere fatta in modo parziale (o si rinuncia all’intera eredità oppure non si può decidere di rinunciare solo ad alcuni beni)