A cura del Prof. Avv. Luca Barbuto
L’incremento dell’inflazione, l’aumento dei costi di vita,la stagnazione dei salari, l’aumento dei tassi di interesse, le maggiori difficoltà di accesso al credito da parte di famiglie ed imprese, stanno spingendo sempre più italiani verso situazioni di crisi, insolvenza e più in generale di sovraindebitamento, con il conseguente rischio, non solo della chiusura delle attività produttive ma anche di incremento del fenomeno dell’usura.
Già con la legge 3/2012 Il Legislatore aveva mostrato particolare attenzione al fenomeno dell’usura introducendo una serie di strumenti finalizzati alla composizione e risoluzione della crisi da sovraindebitamento inseriti nel più ampio contesto delle disposizioni in materia di usura e di estorsione.
Tuttavia ancora prima il Legislatore, con la Legge 108/1996 aveva introdotto strumenti, forse tutt’ora poco noti, finalizzati al sostegno di famiglie ed imprese in situazioni di sovraindebitamento e quindi alla prevenzione del fenomeno dell’usura – “Fondo di Prevenzione vittime dell’usura”- ed al sostegno delle vittime del reato stesso, “Fondo di solidarietà delle vittime dell’usura”.
Le finalità dei citati Fondi è certamente differenteposto che il Fondo Prevenzione è caratterizzato da uno spirito di prevenzione del fenomeno dell’usura fornendo sostegno ed aiuto ad imprese in difficoltà,con annesse problematiche di accesso al credito, al fine di evitare che queste ricorrano a prestiti forniti dalla criminalità organizzata, mentre il Fondo di solidarietà è destinato a fornire ausilio ai soggetti già vittime del reato stesso.
I numeri resi noti dal Ministero dell’Economia testimoniano l’importanza del Fondo atteso che nel 2022 sono stati messi a disposizione 33,68 milioni di euro per la prevenzione del fenomeno dell’usura, con cui vengono concesse, attraverso Confidi, Associazioni e Fondazioni, garanzie statali per facilitare l’accesso al credito a imprese e cittadini, per l’ottenimento, dal mondo creditizio, di quella liquidità necessaria per fronteggiare spese crescenti ed evitare così di cadere nella trappola dell’usura e dell’illegalità.
Ma quali sono le caratteristiche del Fondo Prevenzione e del Fondo Solidarietà?
Il Fondo di prevenzione vittime dell’usura trova la sua disciplina nell’art.15 della citata legge ed è destinato alle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario tale da rendere l’accesso al credito difficilmente ottenibile per il tramite delle ordinarie condizioni di erogazione. La dotazione patrimoniale del Fondo è utilizzata per finanziare, per il 70%, i fondi speciali anti-usura costituiti dai Confidi, e, per il rimanente 30%, le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura.
Particolare importanza rivestono quindi, nell’ambito della normativa citata, i Confidi, le Associazioni e le Fondazioni con differenti ruoli tra loro, – di rafforzamento della garanzia fideiussoria offerta alle banche disponibili a finanziare soggetti caratterizzati da una anomala situazione aziendale, tale da rendere il loro accesso al credito legale difficilmente ottenibile per il tramite delle ordinarie condizioni di erogazione, ( Confidi); di garanzia alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli,incontrano difficoltà di accesso al credito(Associazioni e Fondazioni).
Il Fondo di Solidarietà, diversamente dal Fondo di Prevenzione, è destinato a operare, in un momento successivo e con lo scopo di consentire di recuperare l’usurato al credito legale, infatti, condizione essenziale per poter attingere alle risorse del Fondo è l’essere un imprenditore o un professionista che si sia dichiarato vittima del delitto di usura e che risulti parte offesa nel relativo procedimento penale.
Il Fondo di Solidarietà provvede all’erogazione di un mutuo senza interessi, il cui importo è commisurato al danno subìto dall’usurato per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurai corrisposti, nonché agli ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagniderivanti dalle caratteristiche del prestito usuraio. La richiesta deve essere comunque supportata da un piano di investimento e di utilizzo delle somme ottenute che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legaleessendo comunque vietato l’utilizzo della somma allo scopo di estinguere il debito usuraio.
Naturalmente, i soggetti in situazioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento, ed in generale coloro che versano in situazioni di difficoltà economico-finanziaria tale da non consentire l’adempimento delle obbligazioni assunte possono oggi trovare soluzioni al debito con l’applicazione degli strumenti previsti nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza la cui finalità, secondo la disposizione di cui all’art. 1 è quella di disciplinare le situazioni di crisi del debitore, sia esso consumatore o professionista ovvero imprenditore, che eserciti un’attività commerciale artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo.