Nel caso in cui si decide di chiedere l’annullamento del matrimonio civile, bisognerà rivolgersi ad un avvocato, il quale notificherà all’altro coniuge un atto di citazione e, se la convivenza è diventata critica e insopportabile, anche una richiesta di separazione temporanea, potrebbe essere una soluzione. A quel punto, si instaura un processo, che può durare qualche anno. In tutto questo tempo, verranno sentiti testimoni, raccolte prove, disposte perizie, ecc.
Le cose cambiano se, invece, entrambi i coniugi sono d’accordo per l’annullamento del matrimonio, può essere promossa un’azione congiunta.
Di conseguenza, il giudice convaliderà l’accordo solo se le condizioni siano conformi alle norme di legge e rispondano all’interesse dei figli minori.
Se invece si desidera ottenere l’annullamento del matrimonio canonico, bisognerà rivolgersi ad un avvocato ecclesiastico. Quest’ultimo, prende in considerazione la richiesta, inizia la valutazione e decide se sussistono i presupposti per chiedere la nullità ai sensi del Codice di diritto canonico. A quel punto, provvede alla redazione dell’atto introduttivo (il cosiddetto libello) che viene depositato presso il Tribunale ecclesiastico regionale del luogo di residenza della parte convenuta o dal luogo di celebrazione del matrimonio.
Una volta depositato il libello, bisogna tenere presente che non è di certo una cosa semplice, ma il procedimento si snoda in più udienze durante le quali saranno sentiti i coniugi e i testimoni. Generalmente, vengono sentiti familiari e amici dei coniugi.
Quando tutto viene accuratamente verificato e finisce l’istruttoria, un collegio composto da tre giudici decide se la domanda di annullamento del matrimonio è fondata oppure no.