Sarà mai possibile revocare una donazione per ingratitudine?
Ebbene, quando il beneficiario di una donazione si è reso colpevole di un comportamento lesivo nei confronti del donante, è possibile fare la revoca per ingratitudine. L’articolo 801 del Codice Civile prevede che tale revocazione possa essere disposta, oltre alle ipotesi di indegnità a succedere previste dall’art. 463 cod. civ. (coincidenti con reati particolarmente gravi), anche in caso di ingiuria grave.
Bisogna sapere che i maltrattamenti sono considerati circostanze idonee a giustificare la revocazione per ingratitudine, come stabilito dall’art. 801 del Codice Civile.
Inoltre, esiste una serie di comportamenti che possono essere considerati come “ingiuria grave”. Come ad esempio:
- richiesta di interdizione del donante quando il donatario è consapevole della piena capacità di intendere e di volere del donante stesso e l’unico scopo sia quello di danneggiarlo;
- relazione extraconiugale ostentata dal donatario, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito.
- infedeltà del coniuge donatario seguita dall’abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli;
- relazione adultera accompagnata dalla mancanza di qualsiasi solidarietà e riconoscenza nei confronti del coniuge donante;
- relazione extraconiugale intrattenuta dal donatario accompagnata da un atteggiamento di disistima e avversione nei confronti del donante;
Attenzione!
Il tradimento, di per sé, non integra l’ingiuria grave suscettibile di giustificare la revoca della donazione.