26 Aprile 2024, venerdì
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Procedure da applicare in presenza di debiti

A cura del Prof. Avv. Luca Barbuto

SOLUZIONI AL DEBITO: QUALE PROCEDURA APPLICARE IN PRESENZA DI DEBITI DI NATURA MISTA, PERSONALI, PROFESSIONALI O
D’IMPRESA.

Tra i vari strumenti di risoluzione del debito, presenti nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, assumono particolare rilevanza gli istituti della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, entrambi finalizzati alla esdebitazione ma il primo indirizzato ai privati che hanno contratto debiti di natura personale ed il secondo riguardante i soggetti con esposizioni debitorie relativi a debiti d’impresa o comunque connessi alla attività
professionale svolta. Per l’operatore del diritto, individuare l’esatta natura del debito è di particolare importanza ai fini del corretto inquadramento dell’istituto da applicare e della procedura da seguire in ragione dei limiti rinvenibili nelle norme codicistiche e più precisamente di cui all’art. 2 lettera e) che definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale – all’art 67 il quale consente al consumatore sovra indebitato l’accesso alla procedura di ristrutturazione del debiti del consumatore ed infine all’art 74
il quale esclude il consumatore dalla procedura di concordato.
Coordinare le norme in relazione alla natura del debito ed in funzione della procedura applicabile è di particolare rilevanza al fine di non incorrere nella declaratoria giudiziale di inammissibilità.
In sostanza ci si chiede, quale degli strumenti di risoluzione sopra indicati – (ristrutturazione debiti consumatore o concordato minore) sarebbe applicabile in presenza di esposizione debitoria mista, ovvero derivante sia da obbligazioni personali (prestiti – mutui o finanziamenti) che da obbligazioni derivanti da attività d’impresa, anche precedentemente svolta, quali imposte e tasse non pagate?
La soluzione non appare di fatto agevole anche in ragione dell’orientamento altalenante assunto sul punto dalla giurisprudenza di merito nella quale si registrano due contrapposti orientamenti: il primo, maggiormente estensivo, che afferma la ammissibilità di piani di ristrutturazione del debito da parte di soggetto non più imprenditore, ed attualmente consumatore (Trib. Spoleto 23 dicembre 2022 – Trib. Napoli Nord 12 novembre 2022 – Trib. Caltanisetta 1° giugno 2022 – Trib.
Napoli Nord 26 marzo 2021 e 16 marzo 2021 – Trib. Grosseto, 22.06.2021 – Trib. Napoli Nord 10.07.2020 – Trib. Reggio Emilia, 2.02.2023);
Il secondo, più restrittivo, che abilita il debitore alla formulazione di un piano di
ristrutturazione dei debiti del consumatore, solo ove tutti i debiti abbiano origine
consumeristica (Trib. di Bologna, 21.02.2023 – Trib. Ivrea 20.04.2023).
In particolare, nell’ultima sentenza citata, il Tribunale di Ivrea ha negato l’accesso alla procedura di ristrutturazione debiti del consumatore, in presenza di debiti di natura mista, parte dei quali derivanti da pregressa attività di impresa, sul presupposto per il quale, il debitore, per accedere a tale procedura debba documentare debiti, tutti, di natura consumeristica, senza che possa derivare, dalla locuzione che si esprime al “presente”: “è consumatore colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale….”) un superamento del contenuto sostanziale della definizione stessa.
Lo stesso giudicante rileva ancora che, l’art. 66 ccii, relativo alle procedure familiari, prevede che, quando uno dei debitori che compongono il nucleo familiare, non sia consumatore, al progetto unitario di ristrutturazione, si applicano le disposizioni del concordato minore (art. 74 e ss. ccii).
Irragionevole, dunque, sarebbe consentire al debitore, che vanti debiti extra-consumeristici, la via della ristrutturazione ex art. 67 ccii, solo perché intrapresa in modo solitario, quando la stessa via sarebbe preclusa, ove l’esposizione debitoria riguardasse un intero nucleo familiare.
La decisione richiamata, ad avviso di chi scrive, offre punti di criticità posto che al debitore, in siffatto modo, ovvero in presenza di debiti sia personali che d’impresa, questi ultimi derivanti da attività cessata, verrebbe di fatto negato l’accesso sia alla procedura di ristrutturazione che a quella del concordato minore, il quale prevede quale presupposto la prosecuzione dell’attività, di fatto già cessata, con l’unico rimedio percorribile della liquidazione controllata, con tutti gli effetti ad
essa connessi.
Invero, ad avviso dello scrivente il tema centrale è dato, in caso di debiti misti, dall’attualità o meno dell’attività professionale o d’impresa svolta e quindi consentire l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore laddove parte del debito afferisca ad una attività ormai cessata, posto che il soggetto non agisce di fatto più nella veste di imprenditore, negando conseguentemente l’accesso alla procedura di ristrutturazione nel caso di debiti, anche di natura tributaria, relativi ad attività
esercitata nell’attualità.

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