26 Aprile 2024, venerdì
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Soluzioni al debito- emersione della crisi d’impresa-obblighi dell’imprenditore


A cura di Avv. Prof. Luca Barbuto


Il Legislatore, con il Codice della Crisi entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di strumenti finalizzati alla risoluzione delle situazioni di crisi ed insolvenza, concetti questi definiti in maniera dettagliata all’art. 2 rispettivamente come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi (la crisi), e come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (l’insolvenza).
Al di là degli strumenti previsti dal Codice per la risoluzione delle situazioni conclamate di sovraindebitamento il legislatore ha inteso porre degli obblighi, in capo all’imprenditore individuale e collettivo, individuati dal combinato disposto di cui agli artt. 3 e 375 del CCII e dall’art. 2086 c.c.
finalizzati alla prevenzione ed alla emersione tempestiva delle situazioni di crisi. In tal senso l’imprenditore è tenuto secondo il citato art. 3 a:
 adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte;
 adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini della
rilevazione tempestiva dello stato di crisi.
L’art. 375 CCII ha riformulato l’art. 2086 c.c. il quale, secondo la nuova formulazione prevede che:
l’imprenditore che operi in forma collettiva o societaria ha il dovere  di  istituire  un  assetto organizzativo,  amministrativo  e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa,  anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi  dell’impresa  e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il  recupero  della continuità aziendale.” 
In buona sostanza l’amministratore dovrà predisporre e mantenere un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione della crisi e laddove questa venga rilevata assumere ogni iniziativa idonea nell’individuazione delle misure funzionali ad affrontare e superare lo stato di crisi.
Di fatto, con gli articoli citati viene introdotta una sorta di nuova responsabilità per l’imprenditore al quale viene imposto di mettere in essere strumenti/servizi che siano in grado di rilevare tempestivamente i sintomi della crisi adottando indicatori in grado di cogliere i segnali di una crisi futura in modo tempestivo.
Ma quali sono i segnali di previsione della crisi?
I segnali di una probabile crisi vengono individuati dal Legislatore all’art.3, comma 4, lettere a-d ovvero:
 esistenza di debiti per retribuzioni scadute da almeno trenta giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo delle retribuzioni;
 esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 esposizione debitoria nei confronti di banche e finanziarie, scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni;
 esistenza di esposizioni debitorie nei confronti creditori pubblici qualificati quali Inail, Inps, Agenzia delle entrate ed Agenzia delle Entrate riscossione, i quali, ai sensi dell’art. 25 novies hanno l’obbligo di segnalare, all’imprenditore l’esistenza di esposizioni debitorie per mancato versamento dei contributi previdenziali o il mancato pagamento dei premi assicurativi scaduti o ancora l’esistenza di un debito scaduto relativo ad Iva ed infine l’esistenza di crediti affidati per la riscossione.
Il legislatore ha pertanto non solo chiarito la funzione delle misure e degli assetti organizzativi a cui l’imprenditore dovrà adeguarsi in ottemperanza alle nuove norme dettate dal codice, anche ai fini di una sua esclusione da responsabilità, ma ha anche espressamente esplicitato i segnali di allarme ritenuti più significativi rispetto ad una possibile situazione di difficoltà in cui può venirsi a trovare l’impresa. Occorre quindi per il futuro, ed in particolare per le c.d. PMI, diffondere una cultura che induca l’imprenditore a dotare la propria azienda di modelli di governance e di sistemi
di controllo interni più adeguati ad affrontare le nuove complessità nonché garantire la prospettiva della continuità aziendale.

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