26 Aprile 2024, venerdì
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Responsabilità per danno cagionato dal minore: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Monica Farina ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

” Sotto il profilo penale, il minorenne è responsabile a partire dai 14 anni, età
nella quale subisce le sanzioni per i reati da lui stesso commessi.
Né i suoi compagni, né gli insegnanti, né gli stessi genitori possono essere
puniti per un reato commesso da un minore sottoposto alla loro custodia.
Se il minore ha meno di 14 anni, il reato resta impunito.
Sotto il profilo civile, la legge prevede che il soggetto minore di età non
possa essere chiamato in prima persona a risarcire i danni che procura a
terzi.
Pertanto rispondono per i danni cagionati dal minore a terzi i genitori,  in
solido e il tutore, rispetto ai danni causati dalle persone soggette alla tutela
purché convivano con il tutore stesso come prevede l’articolo 2048 del
codice civile o l’insegnante qualora il minore era alla stessa affidato per
motivi di studio.
Ciò perché la legge ritiene che i soggetti minorenni non hanno ancora
raggiunto la maturità sufficiente per autoregolarsi pienamente e, pertanto,
i genitori, il tutore o la persona alla quale sono affidati per ragioni di
studio hanno il compito di vigilare affinché non causino danni a terzi
Sussiste, quindi, una presunzione di responsabilità a carico di questi
soggetti per non avere esercitato correttamente il loro ruolo educativo.
Questa presunzione si fonda sull’attribuzione al genitore (e agli altri
soggetti indicati dalla legge) di una responsabilità:
 per non avere adeguatamente vigilato sul comportamento del minore
(c.d. culpa in vigilando)
 per non avere svolto in modo adeguato i propri compiti educativi
(c.d. culpa in educando)
 
Questa presunzione però può essere superata se si riesce a dimostrare
di non avere potuto impedire il fatto.”

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