26 Aprile 2024, venerdì
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Come funziona l’asse ereditario?: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Filomena Fiore ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

COME FUNZIONA L’ASSE EREDITARIO

E’ necessario innanzitutto definire l’asse ereditario.

L’asse ereditario può essere definito anche massa ereditaria e con esso s’intende il complesso dei beni, dei diritti e delle obbligazioni appartenenti alla persona defunta, che si trasferiscono mortis causa agli aventi diritto.

Possono fare parte dello stesso beni immobili come fabbricati e terreni, e anche aziende e quote societarie, beni mobili, quadri, titoli, valori mobiliari e denaro.

Stabilire il valore dell’asse ereditario è fondamentale per la divisione dello stesso tra gli eredi a cui i beni sono destinati.

Innanzitutto è fondamentale determinare, in base al grado di parentela, le quote a ciascuno spettanti.

Nel definire la composizione dei beni facenti parte dell’asse ereditario, come stabilito dal Codice Civile, bisogna considerare anche i beni che il defunto in vita ha donato in via diretta e/o indiretta agli eredi, a meno che nell’atto di donazione siano stati da ciò esentati in modo espresso. Questo istituto è definito collazione, ed è disciplinato dall’articolo 737 del Codice Civile I soggetti che entrano nella titolarità del patrimonio del de cuius, in quota, prendono il nome di eredi. Sono invece legatari quelli che subentrano nella titolarità dei singoli e determinati beni e/o diritti.

Il Codice Civile stabilisce con chiarezza quali siano le quote disponibili e le quote non disponibili, cioè di quali parti il testatore possa disporre liberamente con il testamento, e quali invece debbano essere riservate per legge ai legittimari e quei soggetti ai quali la legge riserva una quota minima chiamata quota di legittima o quota di riserva.

Le quote, ovviamente, dipendono dal tipo di legittimari presenti e dal loro numero.

Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio. La quota sarà di metà al figlio, e metà costituirà la disponibile. Sarà di due terzi se ci sono due o più figli: due terzi la legittima dei figli, un terzo la disponibile. Agli ascendenti, un terzo sarà riconosciuta come legittima, mentre due terzi sarà la quota disponibile.

Al coniuge è riservata metà del patrimonio, oltre ai diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili che la corredano. In tale caso dunque, metà del patrimonio sarà del coniuge superstite, e metà la quota disponibile.

Se con il coniuge rimane un solo figlio legittimo, la quota del figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un terzo più il diritto di abitazione, dunque la quota disponibile sarà un terzo. Se i figli sono due o più, al coniuge spetta un quarto del patrimonio e ai figli metà complessivamente. La disponibile sarà un quarto.

Nel caso di presenza degli ascendenti, la divisione sarà questa: metà al coniuge, un quarto all’erede ascendente, e un quarto la disponibile.”

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