A cura di Simone Pelli
Il superbonus ci farà compagnia anche nel corso del 2023. Con le novità introdotte dal governo Meloni, con il decreto aiuti Quater prima e la legge di bilancio dopo, ci sarà la proroga per le unifamiliari, anche se con una detrazione più modesta al 90%. Ma per le villette a schiera e i condomini che abbiano rispettato determinate scadenze ci sarà la possibilità di usufruire ancora dell’ecobonus al 110%. Vediamo quali sono le ultime notizie e come cambia il superbonus nel 2023, anche per quanto riguarda lo spinoso capitolo della cessione del credito.Il decreto aiuti quater e la rispettiva legge di conversione prevedono che dal 2023 per i condomini e gli edifici da due a quattro unità immobiliari il superbonus scenda al 90%. Ci sono però delle eccezioni previste dalla legge di bilancio 2023, che ha cambiato in parte le scadenze previste dal decreto aiuti quater.I condomini potranno usufruire del superbonus con la detrazione al 110% anche nel 2023 sel’assemblea condominale abbia deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Cilas sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022; l’assemblea condominale abbia deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) sia stata presentata entro il 25 novembre 2022. la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022.Gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari, siano essi di proprietà di un unico proprietario o di più proprietari, potranno continuare a usufruire della detrazione del 110% nel 2023 nel caso in cui: la CILAS sia stata presentata entro il 25 novembre 2022; il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, sia stato richiesto entro il 31 dicembre 2022.Attenzione però. È prevista una sanzione cospicua per tutti quei condomini che abbiano falsificato il giorno in cui si è tenuta l’assemblea condominiale. La data dell’assemblea, infatti, deve essere certificata con un apposito documento da parte dell’amministratore di condominio e in sua mancanza dal condomino che abbia svolto il ruolo di presidente durante l’assemblea.Per le unifamiliari arriva la tanto richiesta proroga al 2023. Ma attenzione la detrazione del superbonus anche in questo caso scenderà al 90% e sarà possibile solo in caso di interventi effettuati su abitazioni principali e quando il reddito non superi i 15mila euro. Inoltre la soglia del reddito non viene calcolata più con l’ISEE, ma con il nuovo quoziente familiare. Il contribuente inoltre deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi)Le ultime novità sul superbonus 110 sono quelle introdotte dal decreto quater e dalla legge di bilancio 2023. In particolare oltre alla proroga, sono state approvate importanti novità sulla cessione del credito.
Il numero massimo di cessioni da parte di soggetti qualificati passerà da quattro a cinque. La prima sarà libera, poi saranno possibili tre cessioni verso le banche e poi avverrà la cessione da banca a correntista titolare di partita IVA. Inoltre è stata introdotta la possibilità di diluire la cessione del credito in 10 anni. Ma non è finita qui. La SACE potrà concedere garanzie in favore della banche, delle istituzioni finanziarie e degli altri soggetti all’esercizio del credito per sopperire alla mancanza di liquidità. Inoltre, i crediti maturati dalle imprese alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalle banche o dagli altri istituti finanziari come parametro per la valutazione del merito del credito e della disposizione delle relative condizioni contrattuali. Nel 2023 il superbonus 110 scenderà a una detrazione del 90% per condomini e case unifamiliari. A parte quindi le eccezioni riportate sopra per gli altri immobili il superbonus non avrà più la detrazione massima del 110%, ma una più ridotta al 90%. Un’aliquota uguale quindi a quella del bonus facciate, a cui abbiamo dovuto dire addio nel 2022.Il superbonus è stato introdotto dall’articolo 110 del decreto legge n 34/2020 il cosiddetto “Decreto Rilancio” approvato dal governo Conte. Nella sua formulazione iniziale consisteva in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1º luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.Non ci sarà una scadenza unica per il superbonus. Se per i condomini si dirà addio al superbonus nel 2025, con detrazioni decrescenti al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025, per le familiari la detrazione al 90% finirà il 31 dicembre 2023.Diverse le scadenze per gli istituti autonomi case popolari (IACP) e le case popolari per cui la scadenza è stata prorogata al 21 dicembre 2023 sempre e quando si sia raggiunto il 60% dei lavori al 30 giugno 2023. Stessa scadenza per gli immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci dellecooperative di abitazione a proprietà indivisa.Scadenza al 31 dicembre 2025 per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici che si sono verificati a partire dal 1º aprile 2009.