19 Aprile 2024, venerdì
HomeL'OpinioneTrasferimento dell'azienda: Dalla rubrica A.U.G.E., Dott. Celestino Bottoni ci risponde

Trasferimento dell’azienda: Dalla rubrica A.U.G.E., Dott. Celestino Bottoni ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

Trasferimento dell’azienda e cessione dell’attività, come funziona?
” L’imprenditore, con riferimento agli artt. 2082, 2083 e 2195, del codice civile, può
trasferire e/o cedere un singolo ramo dell’azienda o tutta l’azienda nella sua
interezza. Per azienda si intende l’insieme degli “strumenti” utili per l’esercizio
dell’impresa. Per impresa si deve intendere l’attività svolta per mezzo dell’azienda
stessa. Necessita sempre la forma scritta ad probationem e per la non opponibilità
dei terzi. Ai sensi dell’art. 2556 del c.c. l’atto deve essere registrato, trascritto, entro
trenta giorni, presso la Camera di Commercio competente per territorio.
Nel caso di cessione del solo rampo d’azienda l’imprenditore prosegue la propria
attività con l’esercizio delle rimanenti attività. Viceversa, con la cessione dell’unica
azienda, contestualmente viene a cessare l’intera azienda. Le parti dovranno
verificare e stabilire cosa rientra nell’accordo, salvo rispettare la normativa prevista
per la cessione dei vari beni con il versamento delle relative imposte. Ad esempio,
se il contratto riguarda anche un immobile sarà necessario versare le relative e
specifiche imposte e procedere alla trascrizione relative per mezzo del Notaio. Le
parti possono decidere nell’atto di trasferire tutti i contratti in essere o solo una
quota parte, come ad esempio nella cessazione di un ramo d’azienda. Un punto
importante da prendere in considerazione, ai fini della presente, è la
determinazione del valore attribuito al valore dell’avviamento commerciale che può
essere oggetto di un relativo accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.”

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti