26 Aprile 2024, venerdì
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Crisi d’impresa: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Prof. Luca Barbuto ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

Cosa si intente per crisi d’impresa?

” Il Legislatore, con il Nuovo codice della Crisi e dell’insolvenza (CCII) entrato in vigore il 15 luglio 2022 ha voluto definire, con contorni precisi, i concetti di crisi, insolvenza e sovra-indebitamento. La crisi, in sintesi, viene definita come lo stato di difficoltà economico-finanziario dell’impresa che si manifesta con l’inadeguatezza di liquidità rispetto alle obbligazioni da adempiersi, sia attuali che in una prospettiva di 12 mesi. Si tratta di situazioni di difficoltà reversibili, le quali, se non adeguatamente valutate ed affrontate, possono condurre a situazioni patologiche, di insolvenza, ovvero avanzate difficoltà economico-finanziarie che si manifestano con inadempimenti o altri fattori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. La crisi o l’insolvenza costituiscono gli elementi del sovra-indebitamento in cui possono versare il consumatore, il professionista o l’imprenditore a cui è da aggiungersi un ulteriore concetto, definibile di pre-crisi,  da intendersi  come la situazione di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’impresa che potrebbe portare a situazioni di crisi o di insolvenza, ma che consente la ragionevole possibilità di ripresa. I segnali per la previsione della crisi possono essere individuati nell’esistenza di debiti per retribuzioni scadute, nell’esposizioni verso fornitori, banche e intermediari finanziari ai quali l’imprenditore individuale o collettivo dovrà far fronte mediante l’adozione e l’istituzione di misure o assetti adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi. Le misure o gli assetti dovranno consentire la rilevazione di squilibri patrimoniali o economico-finanziari rapportati all’attività e la verifica della sostenibilità dei debiti. Ai fini dell’emersione dello stato di crisi il Legislatore ha posto l’obbligo, a carico di soggetti qualificati quali INPS – INAIL ed Agenzia di Riscossione di segnalare all’imprenditore, mediante comunicazione Pec, l’esistenza di esposizioni debitorie, con l’invito ad attivare, ove ne ricorrano i presupposti, la procedura di composizione della crisi per la risoluzione delle problematiche economiche, patrimoniali e finanziarie in atto.”

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