Ebbene, il presupposto necessario affinché si possa realizzare lo scioglimento del condominio è che le unità immobiliari che formano l’edificio o il gruppo di edifici presentino caratteristiche di autonomia.
Lo scioglimento del condominio viene disposto:
- dall’assemblea condominiale, con la maggioranza degli intervenuti e almeno della metà del valore dell’edificio;
- dal giudice, su istanza di almeno un terzo dei comproprietari della parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.