L’amministrazione dei genitori sui beni dei figli scatta finché questi non diventano maggiorenni e acquistano la capacità d’agire.
Se invece i genitori sono separati o divorziati e il tribunale ha disposto l’affidamento esclusivo, la decisione spetta al genitore affidatario.
Bisogna sapere che i genitori non possono compiere, per conto dei figli, i cosiddetti atti personalissimi. Parliamo di: fare testamento, procedere al riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, fare donazioni, contrarre matrimonio, ecc.
Gli atti di ordinaria amministrazione sono quelli che si limitano a conservare, fruttificare e migliorare il patrimonio del figlio.
Tra gli atti di straordinaria amministrazione sui beni dei figli, abbiamo:
la vendita;
la concessione di ipoteca o pegno;
l’accettazione o la rinuncia ad eredità o legati;
la donazione;
l’accettazione di donazioni;
lo scioglimento di comunioni;
la stipula di locazioni ultranovennali;
la riscossione di capitali (ad esempio, buoni fruttiferi intestati al minore o Tfr del genitore deceduto);
la richiesta di mutui;
l’avvio di cause o la transazione delle stesse.
I genitori possono compiere atti di straordinaria amministrazione per conto dei figli solo in queste condizioni:
deve sussistere il consenso di entrambi i genitori. In caso di disaccordo, ciascuno di questi può ricorrere al giudice affinché individui la soluzione più confacente agli interessi del minore;
deve sussistere una necessità o una evidente utilità per il figlio;
deve essere preventivamente richiesta e rilasciata l’autorizzazione del giudice tutelare. La nomina di un avvocato è facoltativa.