19 Aprile 2024, venerdì
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Chi si è chi no per il bonus 200 euro

A cura di Sandra Ciofino 

Il mese di luglio porta nelle tasche di molti italiani il bonus 200 euro una tantum previsto dal Governo per incrementare il potere d’acquisto dei redditi dei contribuenti, eppure sono davvero tanti gli esclusi, per mancanza dei requisiti di categoria o per esclusione a monte dalla platea dei beneficiari.

Il Legislatore ha per prima cosa selezionato una specifica fascia di reddito per erogare il bonus (escludendo i redditi sopra i 35mila euro), ma ha anche lasciato fuori specifiche categorie di lavoratori come stagisti e tirocinanti, senza contare tutte le casistiche di esclusione dovute alla data di assunzione o di perdita del lavoro.

Non hanno diritto al bonus 200 euro in busta paga i dipendenti che non risultano in forze nel mese di luglio 2022 oppure se lo stipendio lordo supera 2.692 euro al mese. Inoltre, restano fuori coloro che, pur avendo i primi due requisiti, non sono stati beneficiari dello sgravio contributivo dello 0,8% per almeno una mensilità dal 1° gennaio al 23 giugno 2022.  Il coordinamento di questi vincoli, lascia fuori le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti.

  •  Assunti a fine giugno 2022: se sono stati assunti per la prima volta nel corso dell’anno, non non hanno il requisito dello sgravio contributivo e non possono rientrare in altre categorie (a meno che non facciano parte di un nucleo RdC con un altro componente beneficiario.
  •  Contratto terminato a fine giugno: non soltanto non hanno il requisito del contratto attivo a luglio, ma non rientrano neppure nella categoria dei disoccupati con diritto al bonus erogato dall’INPS, perchè non fanno in tempo a maturare il requisito della titolarità di un trattamento di disoccupazione a giugno (la NASpI scatta non prima di 8 giorni dopo l’interruzione del lavoro, per cui partendo a luglio non fornisce il requisito).
  • Un altro caso di esclusione che dipende dalle tempistiche riguarda i collaboratori domestici: per avere diritto al bonus da 200 euro devono risultare già assunti al 18 maggio 2022 (comma 8 Articolo 32 DL 50/2022). Quindi, per esempio, colf e badanti che hanno iniziato a lavorare dal 20 maggio restano esclusi. Di contro, in base alla formulazione della norma, il lavoratore domestico ha comunque diritto al bonus anche se a luglio non lavora purché risultasse assunto alla data del 18 maggio: salvo ulteriori chiarimenti (che sarebbero utili in questo caso), questi contribuenti possono fare domanda (entro il 30 settembre) per ricevere fin da subito il bonus.
  • Lo stesso discorso vale per i collaboratori coordinati e continuativi. Restano fuori coloro che non possono vantare un reddito 2021 entro i 35mila euro e un contratto parasubordinato già attivo al 18 maggio 2022. Di contro, in base alla legge (comma 11 Articolo 32 DL 50/2022) non c’è necessità che l’ultimo contratto ai ancora attivo a luglio. Quindi, un collaboratore assunto a giugno non ha diritto al bonus ma, se ha avuto un contratto fino a maggio, allora può chiederlo. Se invece il lavoratore percepisce già la disoccupazione, prenderà il bonus 200 euro come titolari di NASpI o Dis-Coll.
  • I disoccupati senza sussidio non hanno diritto al bonus 200 euro. I percettori di sussidi di disoccupazione, infatti, devono risultare già beneficiari di tali trattamenti nel mese di giugno. Quindi, se il trattamento è terminato in maggio o viene percepito a partire da luglio, non spetta il bonus. Mentre non presenta dubbi il caso della disoccupazione agricola di competenza 2021, rimane incerta la casistica dell’ex lavoratore che inizia a prendere la NASpI o la Dis-Coll nel corso del mese, anche se sembra logico reputare che basti anche un solo giorno per rientrare nel beneficio (l’importante è che l’INPS possa attivare l’automatismo di accredito con le competenze spettanti) e ricevere la somma nella seconda tranche dell’anno.
  • Non prendono il bonus da 200 euro i pensionati con reddito 2021 superiore a 35mila euro e coloro che non percepiscono trattamenti con esplicito diritto. Ad esempio, restano fuoricoloro che percepiscono unicamente l’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 18/1980.

Infine, i contratti stagionali. Qui ci sono due diverse casistiche. I dipendenti con contratto stagionale che risultano assunti a luglio, restano fuori dal bonus se non vantano i medesimi requisiti richiesti ai dipendenti a termine o a tempo indeterminato.  Se invece non hanno un contratto attivo a luglio (comma 13 Articolo 32 DL 50/2022) , restano fuori senza il reddito 2021 fino a 35mila euro ed almeno 50 giornate lavorate nel 2021.

Il combinato di queste regole lascia fuori anche altre tipologie di lavoratori stagionali, sempre in considerazione delle tempistiche. Se, per esempio, un lavoratore non ha 50 giornate lavorate con contratto stagionale nel 2021 (magari, perché faceva un altro lavoro) e ha poi avuto un contratto stagionale da gennaio ad aprile 2022, non ha comunque diritto al bonus.

Ci sono infine specifiche categorie di lavoratori che, pur avendo un rapporto di lavoro, non sono ricompresi nella platea dei beneficiari con diritto al bonus. Tra questi, oltre a stagisti e tirocinanti, ci sono ad esempio i titolari di contratti di collaborazione sportiva.

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