Il minore under 12 va ascoltato per sapere se vuole stare con mamma o papà

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Con l’ordinanza n. 7262 del 4 marzo 2022 (sotto allegata), la Corte di Cassazione ha sancito che il mancato ascolto del minore infra-dodicenne circa il genitore col quale preferisce stare costituisce una violazione del contraddittorio.
Nell’ambito del giudizio di affidamento e di collocamento, il bambino ha il diritto di essere sentito, altrimenti, in caso di assenza di interpello senza una valida ragione, emerge una violazione del fondamentale principio processualistico del contraddittorio.

Il provvedimento della Cassazione si basa sull’assunto che il minore sia portatore di interessi diversi da quelli dei genitori, e talvolta opposti, nei procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto. Il minore, dunque, costituisce parte sostanziale in tali giudizi, come nel caso di un procedimento sull’affidamento e sul diritto di visita. Nel corso di questi giudizi, la tutela dell’interesse del soggetto non ancora maggiorenne viene realizzata attraverso la previsione di ascolto.

Il giudice sarebbe tenuto a privilegiare il genitore che sembri maggiormente adatto a minimizzare i danni causati dalla disgregazione del nucleo familiare e a garantire lo sviluppo ottimale della personalità del minore. L’individuazione del genitore rispondente a tali caratteristiche viene effettuata sulla base di un giudizio prognostico relativo alla capacità della madre e del padre di occuparsi della crescita e dell’educazione della prole, come unico genitore.