26 Aprile 2024, venerdì
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Agenzia Entrate Riscossioni: deve conservare le cartelle ?

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con Sentenza pubblicata in data 14 marzo 2022, in tema di accesso alle cartelle di pagamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

  • il concessionario, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR 602/73, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale; 
  • qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.

La sentenza riguarda il caso di un contribuente che aveva impugnato dinanzi al Tar del Lazio il diniego opposto da Equitalia all’istanza di accesso a diciotto cartelle di pagamento finalizzata alla verifica dell’esatta corrispondenza tra le stesse cartelle ed il ruolo formatosi.

Il Concessionario replicava semplicemente che le cartelle risultavano estinte. Il TAR  aveva respinto il ricorso rilevando che il concessionario aveva depositato in giudizio copia delle relate di notifica relative a tutte le cartelle.

Interpellato, il Consiglio di Stato ha innanzitutto specificato che la cartella di pagamento vada considerata come documento amministrativo accessibile ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90.

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