25 Aprile 2024, giovedì
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Si può vendere una casa nuova senza parcheggio?

Vendita casa e parcheggio: la legge Ponte

L’articolo 18 della legge ponte del 1967 ha modificato un provvedimento ancora più antico, risalente al 1942, introducendo una disposizione che recita testualmente: «Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione». Se ne deduce che, stando a questo articolo di legge, non si può vendere una casa senza parcheggio perché l’acquirente ha diritto a trovare uno spazio in cui lasciare l’auto. La norma interviene non solo nel rapporto tra costruttore e autorità locali ma anche nei rapporti tra privati. In estrema sintesi:

  • per gli immobili costruiti prima del 16 dicembre 2005 e per i contratti di vendita già stipulati prima di questa data, vale la vecchia regola: il posto auto costituisce pertinenza dell’appartamento e non può essere venduto separatamente rispetto a quest’ultimo;
  • per le costruzioni terminate dopo il 16 dicembre 2005 e per i contratti conclusi successivamente a tale data, il posto auto può essere venduto separatamente rispetto all’abitazione.

Vendita casa e parcheggio: quando c’è un risarcimento?

La recente ordinanza della Cassazione, oltre a stabilire che non si può vendere una nuova casa senza parcheggio, lascia la porta aperta alla richiesta di risarcimento nel caso in cui l’area destinata a posteggio venga successivamente edificata con una funzione diversa da quella programmata.

Può capitare che un condomino acquisti la casa e paghi un’integrazione per il diritto reale di utilizzare il parcheggio, come sancito dalla legge ponte. Ma che in un momento successivo il costruttore decida di occupare l’area destinata ai posti auto in maniera diversa rispetto al progetto originale, impedendo al condomino la possibilità di avere a disposizione il posteggio che gli spetta. In tal caso, osserva la Cassazione, è possibile chiedere al costruttore un risarcimento economico del danno. Risulta, a tal fine, fondamentale la concessione edilizia, per poter dimostrare che nel progetto iniziale era prevista un’area di parcheggio esterna all’edificio di natura condominiale e che a tal fine, e non per altri usi, era stata riservata durante la costruzione dell’immobile.

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