Il comma 223 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022) ha modificato la disciplina dell’indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, introducendo una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (cd. décalage) della prestazione, un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della stessa, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI .
L’inps con circolare 4 gennaio 2022, n. 3 illustra le novità legislative per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
Per le cessazioni involontarie dal lavoro avvenute a partire da gennaio 2022, le nuove disposizioni normative fissano la durata della DIS-COLL ad un periodo massimo di 12 mesi. La circolare fornisce, inoltre, le indicazioni per la presentazione della domanda e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
Fonte: https://www.lavoro.gov.it
Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – n. 3 del 4 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa–Dis-Coll – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) –