27 Aprile 2024, sabato
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Infortunio allo studente: quale è la responsabilità dell’insegnante?

Preliminarmente, per inquadrare in che cosa consiste la responsabilità imputabile ad insegnante se uno studente si fa male, occorre partire dal dato normativo che si inquadra in due parti completamente diverse del nostro codice civile, ovvero le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 

La responsabilità contrattuale ovvero da inadempimento delle obbligazioni è disciplinata dagli articoli 1218 e seguenti codice civile; mentre la responsabilità extracontrattuale ovvero da fatto illecito è disciplinata dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile. 

È opportuno precisare che la disciplina della responsabilità da fatto illecito richiama in parte quella della responsabilità da inadempimento delle obbligazioni, però vi sono differenze sostanziali in ordine a: 

  • impostazione, 
  • inquadramento, 
  • fattispecie, 
  • conseguenze, 
  • termini probatori, 
  • prescrizione,
  • risarcimento. 

L’articolo 1218 codice civile rubricato “Responsabilità del debitore” disciplina “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno quando questo danno c’è o si verifica se non prova che l’inadempimento / ritardo è stato causato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Si tratta di una responsabilità contrattuale da inadempimento delle obbligazioni, che consiste in una fattispecie giuridica e non in una fattispecie di danno, ovvero che produce un pregiudizio economico. 

L’articolo 2043 codice civile rubricato “Risarcimento per fatto illecito” disciplina che “qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 

Si tratta di una responsabilità da fatto illecito, la cui fattispecie di danno è in grado di produrre un pregiudizio economico nei confronti del soggetto che ha subito un danno dalla condotta di altri, pur non essendoci un rapporto obbligatorio tra essi. 

I fondamenti giuridici della “culpa in vigilando” sono sostanzialmente gli articoli 2047 e 2048 codice civile.

Per una maggiore comprensione riporto prima il secondo che recita “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.” 

A integrazione, si legge nell’articolo 2047, “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.” 

È opportuno delineare anche lo specifico quadro normativo di riferimento nell’articolo 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 concernente sia la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente, e sia la responsabilità contrattuale (articolo 42, 5° comma del CCNL del 14.8.95). 

L’articolo 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 che disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente stabilisce che:

la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”. 

L’Amministrazione scolastica, cioè il Ministero, è direttamente responsabile del danno cagionato al minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza. 

Quindi, nel caso di un fatto dannoso commesso dall’alunno a sé stesso o ad un terzo, l’Amministrazione si surroga al personale docente nella responsabilità civile. I genitori dovranno citare, dunque, l’amministrazione scolastica per ottenere il risarcimento. 

Un riferimento alla vigilanza è presente anche nell’articolo 10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297 /94 in cui si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull’adozione del regolamento interno che “deve stabilire le modalità …. per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima”.

Le disposizioni previste dall’articolo 350 del Regio Decreto n.1297 del 1928, relativo a specifici doveri di sorveglianza in capo agli insegnanti elementari e dall’articolo 39 del Regio Decreto n.965 del 1924 concernente i compiti di vigilanza negli istituti di istruzione media, non sono più applicabili ai sensi dell’articolo 82 del CCNL del 1995 in attuazione di quanto disposto dall’articolo 72 del Decreto Legislativo n.29 /1993. 

Per quanto riguarda invece il dovere di vigilanza, di cui sono investiti gli insegnanti, è necessario evidenziare che l’articolo 2048, 3° comma del Codice Civile prevede una responsabilità “aggravata” a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una “culpa in vigilando, di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. 

È necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc.).

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