20 Aprile 2024, sabato
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GREEN PASS obbligatorio: Cav. Avv. Anselmo Scappatura spiega le regole

A cura di Ionela Polinciuc

‘’Occorre, altresì, evidenziare come la normativa che disciplina il c.d. GREEN PASS, è a tutt’oggi in evoluzione, in quanto in base all’andamento del contagio su base nazionale del virus SARS- Covid 19, il Governo emana quasi costantemente decreti legge, in seguito convertiti dal Parlamento. Tali atti aventi forza di legge, come noto, hanno valore temporaneo, ovvero di 60 giorni, pertanto, entro tale lasso temporale, debbono essere convertiti in apposite leggi da parte del Parlamento, altrimenti, perdono la loro efficacia giuridica’’, specifica l’Avv. Patrocinante in Cassazione Anselmo Scappatura.

Avv. Scappatura chi deve controllare il Green Pass? Cosa prevede il D.L. n. 105/2021?

‘’Il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, definito anche decreto Green Pass, ha visto una sua maggiore specificazione e/o incisività attraverso l’emanazione del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 da parte del Governo, quest’ultimo comunemente definito Green Pass Bis, o Green Pass in ambito lavorativo. Invero, tanto il comma 4 dell’art 3 d.l. n. 105/21, quanto l’art. 1 comma 4 e 5 del d. l. n. 127/21, individuano i datori di lavoro, come soggetti deputati al controllo del possesso da parte dei propri dipendenti della certificazione verde Covid-19, comunemente definita Green Pass. Ne consegue, che qualora si sia sprovvisti di tale certificazione, non può essere svolta la propria attività lavorativa, si è considerati ex art. 1 comma 6 del d.l. n. 127/21, assenti ingiustificati ciò sino alla presentazione della stessa che deve avvenire non oltre il 31 dicembre 2021, non sono dovuti né la retribuzione, né altro compenso o emolumento, con diritto comunque di poter conservare il proprio rapporto lavorativo’’.

Multa ricevuta per mancanza del Green Pass, cosa fare?

‘’ Tale quesito è agevolmente risolvibile, solo nel caso in cui sia stata rilevata la sanzione amministrativa di natura Prefettizia e di carattere pecuniario che va da 600 a 1000 euro, per come prescritta dalla normativa vigente, in presenza di idonea giustificazione. Infatti, nel caso in cui si sia dinnanzi a soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti con circolare dal Ministero della Salute, potrà impugnarsi la suddetta sanzione, con ricorso gerarchico dinnanzi al Prefetto del luogo in cui la stessa sia stata elevata in modo illegittimo e/o erroneo, altrimenti, ritengo, che nulla possa essere addotto, nel caso in cui la sanzione amministrativa sia stata redatta nel rispetto pedissequo di quanto disciplinato dalla normativa vigente’’.

Il titolare di un’attività commerciale, deve chiedere il green pass anche alle forze dell’ordine quando entrano nel suo locale?

‘’Rilevo, che la domanda per come formulata, possa avere una duplice risposta, in base a come debba intendersi nel caso concreto l’operato e/o accesso dei soggetti appartenenti alle forze dell’ordine, nel locale pubblico e/o privato. Premesso che i soggetti che si trovano ad operare come attività lavorativa all’interno delle Forze dell’Ordine, hanno l’obbligo di essere vaccinati, altrimenti, non possono espletare la loro funzione /lavoro; ne consegue, che nel caso concreto, qualora dovessero indossare una divisa, appunto perché in servizio, devono risultare già in possesso di idonea certificazione, quindi, la potenziale richiesta formale del titolare dell’attività commerciale, non ha modo di essere, essendo l’appartenente alle forze dell’ordine obbligato a doversi sottoporre al vaccino anti sars covid 19. Nel caso in cui, l’appartenente alle forze dell’ordine, senza divisa, come un qualunque cittadino e/o soggetto che usufruisce di una prestazione espletata dal locale in cui si reca, dovrà esibire il green pass a richiesta del titolare dell’attività commerciale, per potervi accedere’’.

Se non arriva il Green Pass si può viaggiare?

‘’Viaggiare in Italia è ancora possibile, anche se con alcune evidenti difficoltà, senza green pass. Nello specifico, ciò risulta possibile normalmente solo se non si utilizzano trasporti a c.d. lunga percorrenza per i quali invece è necessario. In particolare, possono essere utilizzati tanto i treni regionali quanto quelli interregionali oltre che i mezzi adibiti al trasporto locale come autobus, taxi, metro. Il green pass, è agevole comprendere, come invece risulta obbligatorio per chi vuole continuare a espletare la propria attività lavorativa su questi mezzi, ovvero i conducenti e personale di bordo. Pertanto, i viaggi sono garantiti, senza rilevanti prescrizioni, e secondo quanto disciplinato dalla nostra Carta Costituzionale, nonostante la proroga

del periodo di emergenza sino al 31 dicembre di quest’anno’’.

Accesso al lavoro senza green pass, cosa si rischia?

‘’Non è consentito accedere al posto di lavoro senza l’esibizione di idonea certificazione verde anti sars. Covid 19. E’ prescritta una sanzione amministrativa di natura

prefettizia, per coloro che ne siano sprovvisti, oltre giustamente l’essere immediatamente allontanati da tale luogo, e pertanto, essere considerati assenti ingiustificati e quindi non avere qualsivoglia retribuzione e /o emolumento, anche se non si può essere licenziati per tale ragione e quindi può essere mantenuto il proprio rapporto di lavoro, almeno allo stato, sino alla fine del periodo emergenziale, stabilito salvo ulteriori proroghe sino al 31 dicembre 2021’’.

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