27 Aprile 2024, sabato
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Che valore ha una chat in un processo ?

Il Codice civile è nato quando ancora gli sms e le e-mail non esistevano, né il legislatore si è mai preoccupato di aggiornarlo. Ad oggi, pertanto, si applica ancora la vecchia disposizione del Codice che regola le cosiddette «riproduzioni meccaniche» in base alla quale esse hanno valore di prova solo se non contestate dall’avversario nel corso del processo. Non ci deve essere ciò che il Codice chiama «disconoscimento».

Una recente ordinanza della Cassazione n. 12794/21 del 13.05.2021 si preoccupa di spiegare come deve essere il disconoscimento dei messaggi in chat WhatsApp: non un disconoscimento generico e pretestuoso, ma fondato su specifiche circostanze di fatto, tali cioè da ingenerare nel giudice il dubbio sull’attendibilità dello screenshot.

L’articolo 2712 del Codice civile prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

L’articolo 2719 del Codice civile dispone inoltre che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

Dunque, nel momento in cui, nel corso di una causa, una delle parti produce lo screenshot o qualsiasi altra riproduzione di una chat privatasi verifica una delle seguenti soluzioni:

  • o lo screenshot non viene contestato dall’avversario sicché il suo silenzio viene equiparato ad un tacito riconoscimento dell’attendibilità e della genuinità della riproduzione meccanica: in tal caso, lo screenshot assume «piena prova» dei fatti in esso riprodotti. Il che significa che non è più possibile contestare tale documentazione e il giudice sarà tenuto a dare per raggiunta la prova senza potersi discostare da essa;
  • oppure lo screenshot viene contestato dall’avversario. In questo caso, il giudice sarà tenuto a valutare la fondatezza di tale contestazione e accertare se essa poggia su elementi seri e concreti o è solo pretestuosa. Nel primo caso, lo screenshot perde valore di prova documentale e il giudice ne può tenere conto secondo il suo prudente apprezzamento. Nel secondo caso, se cioè il disconoscimento della controparte non è motivato e circostanziato, il giudice riconosce allo screenshot il valore di «piena prova» e decide conformemente ad essa.

Chi contesta lo screenshot coi messaggi in chat deve anche dimostrare una realtà di fatto diversa da quella che risulta dalla riproduzione meccanica della chat stessa. In assenza di validi e concreti appigli che fondino il sospetto di inattendibilità dello screenshot, quest’ultimo acquista il valore di prova documentale incontestabile.

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