29 Marzo 2024, venerdì
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Ripresa della riscossione

a cura di Tiziana Demma

Per le cartelle rateizzate la ripresa della riscossione sarà «soft» grazie alla decadenza lunga stabilita per i piani di rateizzazione concessi fino al 31 dicembre 2021.

I contribuenti che non avranno la liquidità necessaria per saldare entro il prossimo 31 maggio tutte le rate dei piani di dilazione sospese ed in scadenza tra il 8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, potranno infatti beneficiare del «maggior periodo di decadenza» che amplia da 5 a 10 il numero delle rate insolute che fanno saltare le rateizzazioni concesse sulle cartelle di pagamento.

Questa disposizione agevolativa è stata introdotta con il decreto rilancio (dl 34/2020) e potenziata con il decreto ristori (dl 137/2020).

Con l’articolo 154 c.1 lett.b del dl 34/2020 infatti è stato inserito il comma 2-ter all’articolo 68 del dl cura Italia (dl 18/2020) grazie al quale, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti della rateizzazione decadono in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.

Come anticipato, tale norma agevolativa è stata ulteriormente potenziata dal decreto ristori che ne ha allungato la gittata temporale.

Grazie alle novazioni previste all’articolo 13-decies del dl 137/2020 infatti, il termine di decadenza lungo si proroga di un anno abbracciando anche tutti i provvedimenti di accettazione delle rateizzazioni emessi fino al 31 dicembre 2021.

È però fondamentale ricordare quali sono gli effetti in caso di mancato pagamento delle rate di un piano di dilazione concesso dal riscossore.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del dpr 602/73 infatti, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate (il termine ordinario) anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Va segnato però che a regime il debitore decaduto può rateizzare nuovamente il carico se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

In questo caso il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Anche sulle modalità di ri-rateizzazione di un piano decaduto, per agevolare e sostenere i contribuenti colpiti dalla crisi economica indotta da quella sanitaria da Covid-19, il legislatore è intervenuto con una specifica disposizione.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 13-decies del dl 137/2020 infatti, i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione (di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del dl 18/2020 – il decreto cura Italia) è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data della presentazione.

Proprio sulla possibilità di accesso ad ulteriori rateizzazioni è opportuno ricordare che con l’articolo 68 comma 3-bis del dl 18/2020 il legislatore ha stabilito una storica e fondamentale apertura ai decaduti dalle rottamazioni. Con il citato comma infatti viene concessa la possibilità ai contribuenti decaduti dai benefici della prima versione della Rottamazione (ex articolo 6 dl 193/2016) e della «Rottamazione-bis» (ex articolo 1 commi da 4 a 10 del dl 148/2017) di richiedere una dilazione del debito residuo.

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