26 Aprile 2024, venerdì
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Spese condominiali, casa coniugale e divorzio: a chi spetta il pagamento?

A cura dell’Avv. Sabina Vuolo

<<Estranei a partire da ieri>> è il titolo di una canzone di qualche anno fa che non si addice a tutte quelle coppie che pur separandosi restano condizionate, intrappolate  dal regime patrimoniale matrimoniale.

Come nel caso della gestione delle spese relative alla casa coniugale, a seguito di separazione personale dei coniugi, ossia a chi spetta il pagamento delle spese condominiali e di tutte le spese inerenti la casa coniugale assegnata a uno dei coniugi in sede di separazione o divorzio?!.

Ad oggi non esiste una norma che regoli questa fattispecie, pertanto se non vi è uno accordo tra i coniugi, si applica la disciplina in materia di proprietà e dei diritti reali. Ebbene! il pagamento delle spese relative all’immobile restano a carico della proprietà, ossia se i coniugi sono entrambi proprietari essi saranno solidalmente obbligati al corretto pagamento delle spese dopo l’assegnazione della casa coniugale.

Di converso, se l’immobile è di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi, dopo la separazione sarà quest’ultimo il responsabile delle spese condominiali e di tutte le altre indipendentemente dal fatto che la casa coniugale gli sia stata assegnata o meno. La stessa ratio si applica nell’ipotesi in cui l’immobile assegnato al genitore collocatario della prole sia di proprietà di un genitore di uno dei due coniugi, sarà sempre il proprietario ad essere responsabile delle spese.

Nel caso, invece, di assegnazione della casa coniugale al coniuge presso il quale vengono collocati i minori si verifica una sottile differenziazione tra proprietà e utlizzo della proprietà e per similitudine si applicheranno le norme sulla locazione, pertanto sul coniuge assegantario graveranno le spese che attengono al conduttore cosicchè le spese condominiali saranno a carico del coniuge assegnatario dell’iimobile.

Solitamente si consiglia ai coniugi di discipinare le spese relative all’immobile assegnato nell’ambito di separazione o divorzio, diversamente provvedervi con una scrittura privata, in tal modo se il coniuge proprietario dovrà sostenere una spesa condominiale ordinaria non potendosi sottrarre da tale obbligo verso il condominio dall’altro potrà rivalersi per la ripetizione delle somme sborsate sull’ex coniuge assegnatario.

E se la casa coniugale fosse condotta in locazione?

Ebbene ai sensi e per gli effetti dell’Art. 6 L.392/1978 il coniuge assegnatatrio subentra di diritto nel contratto di locazione , sosterrà in tutto il parte il canone di locazione oltre alle spese sempre che sia stabilito da un provvedimento giudiziale o dall’accordo tra le parti.

In definitiva la fine di un matrimonio è come andare in bicicletta, per mantenere l’equilibrio occorre muoversi per muoversi bisogna essere elastici, risposta che Einstein diede sul matrimonio.

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