27 Aprile 2024, sabato
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Se il Comune non provvede a raccogliere i rifiuti, posso chiedere uno sconto sulla tariffa ?

Se il Comune non provvede a raccogliere i rifiuti, posso chiedere uno sconto sulla tariffa ?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19767/2020 accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Si riportano gli stralci più significativi della sentenza da cui emerge il ragionamento logico giuridico degli Ermellini.

Prima di tutto la Corte, dopo aver illustrato l’evoluzione normativa della tassa sui rifiuti, chiarisce che: “la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato – nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta.”

In fondo: “sarebbe (…) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione. (Cass. n. 21508 del 2005).”

Per quanto riguarda la Tari in particolare, l’art. 1 comma 641 della legge n. 147/2013 stabilisce che è dovuta solo per il fatto di occupare o detenere locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti. Nei commi successivi sono previste riduzioni, deroghe e agevolazioni in base a diversi presupposti di fatto e di diritto che spetta al contribuente dimostrare.

In particolare, ai sensi del comma 656 “La Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. Ai sensi del successivo comma 657: Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.”

Ora, nel caso di specie in particolare la Cassazione rileva che:

  • il Comune non ha istituito il servizio di raccolta all’interno della “zona” dell’Interporto, in cui il servizio viene svolto da una società privata;
  • all’interno dell’Interporto è presente una vasta area di vastissime dimensioni riconducibile al concetto di “zona” di cui al suddetto comma 657;
  • il mancato svolgimento dell’attività di raccolta rientra quindi nei casi in cui è previsto un diritto alla riduzione della Tari fino al 40% “o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale.”

Per questo la causa deve essere rinviata a una diversa sezione della Ctr al fine di accertare la misura della riduzione applicabile, comunque non superiore al 40%.

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