La Legge 19 dicembre 2019 n. 157, art. 41 bis, consente di rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento dell’immobile e la messa all’asta dello stesso.
In alternativa alla rinegoziazione il consumatore può richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
Ecco la checklist dei requisiti per accedere alla rinegoziazione:
1 | Il credito deriva da un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa | x | |
2 | il debitore ha rimborsato almeno il 10% della quota capitale. | x | |
3 | E’in corso un pignoramento notificato tra il 01/01/2010 ed il 30/06/2019. | x | |
4 | Risultano altri creditori nella procedura esecutiva oltre la banca. | x | |
5 | L’istanza può essere presentata una sola volta e comunque entro il 31/12/2021. | x | |
6 | Il credito complessivo non deve superare i 250.000,00 euro. | x | |
7 | L’importo offerto, se l’immobile è già all’asta, non può essere inferiore al prezzo base dell’asta ridotto del 25%; se l’immobile è stimato ma non si è ancora tenuta la prima asta è quello di stima ridotto del 25%. | x | |
8 | Il nuovo mutuo della rinegoziazione non deve superare i trent’anni di durata né gli ottanta anni del debitore o contraente. | x | |
9 | Il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice al creditore. | x | |
10 | Non deve essere pendente una procedura da sovraindebitamento ex. L.3/2012. | x | |
11 | Reddito anno precedente (1/3 copre l’eventuale rata del nuovo mutuo) | x | |
12 | Reddito 2° anno antecedente (1/3 copre l’eventuale rata del nuovo mutuo) | x | |
13 | Importo debito / Importo Mutuo occorrente per estinguerlo | inferiore ad €.250.000 | |
14 | Stato procedura | Pignoramento | |
15 | Soggetto consumatore | ||
16 | Creditore banca (art. 10 Testo Unico Bancario T.U.B.) | ||
17 | Creditore società cartolarizzazione del credito (Legge n.130/1999) | ||
18 | Il creditore può rifiutare l’adesione all’istanza o la richiesta di rinegoziazione | x | |
19 | In caso di rifiuto del creditore, il rifinanziamento può essere concesso anche ad un parente o affine di terzo grado da altra banca. | x | |
20 | In caso di ottenimento da parte del terzo parente o affine, il Giudice emette:il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in suo favore. | x | |
21 | In seguito al decreto di trasferimento dell’immobile al parente o affine, per i successivi cinque anni è riconosciuto in favore del debitore e della sua famiglia il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell’ipoteca. | x | |
22 | Sempre entro i cinque anni il debitore può chiedere la retrocessione della proprietà dell’immobile e accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine di terzo grado. | x | |