26 Aprile 2024, venerdì
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Se il Contributo a Fondo perduto non è dovuto , quali sanzioni ?

La Circolare n 22/E del 21 luglio 2020 recante ulteriori chiarimenti in materia di contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Rilancio risponde ad alcuni di casi di restituzione del contributo in oggetto.

In particolare, chiarisce le modalità di restituzione in caso di:

  • rinuncia esercitata del contribuente
  • errore del calcolo del fatturato

Nel caso in cui un contribuente abbia effettuato richiesta di contributo e successivamente abbia presentato istanza di rinuncia regolarmente protocollata potrà provvedere alla restituzione del contributo stesso, ricevuto nel frattempo senza corrispondere le sanzioni.

Il contribuente che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e gli interessi, versando le sanzioni mediante applicazione di percentuali di riduzione disposte (ai sensi del 13 DLgs 472/97 cui rinvia il provvedimento delle entrate del 10 giungo2020)  in funzione del tempo entro cui l’errore è regolarizzato spontaneamente.

La Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 ha però precisato che, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle normalmente previste se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale. Non saranno dovute le sanzioni anche nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione della istanza di rinuncia anteriore alla data di accreditamento del contributo.

In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella Risoluzione n. 37/E del 2020. che spiega come restituire il contributo.

Per quanto riguarda il caso di errore nel calcolo di fatturato e in particolare nel caso in cui l’ammontare del contributo dovuto sia stato determinato in misura superiore, a seguito di una valutazione errata sul calo del fatturato, a quello effettivamente spettante occorre verificare se il contributo sia stato già accettato.

Al punto 3.6 del provvedimento delle entrate del 10 giugno 2020 si stabilisce che:

  • a seguito della istanza di contributo viene rilasciata una prima ricevuta di presa in carico della pratica
  • entro 7 giorni lavorativi successivi è rilasciata una seconda ricevuta di accoglimento ovvero di scarto motivato della richiesta

Normalmente se l’istanza è stata accolta l’unica possibilità per il contribuente è la rinuncia e non si applicano le sanzioni prima che venga accreditato il fondo su c/c, bancario o postale.

Le sanzioni non saranno dovute anche nel caso in cui il contribuente potrà dimostrare che il momento in cui ha rilevato l’errore sul fatturato è antecedente alla ricevuta di accoglimento della istanza.

Se ad esempio la ricevuta della seconda istanza da lui presentata per correggere l’errore che attesta lo scarto, ossia la differenza che da diritto ad un maggiore contributo, sia antecedente a quella di accoglimento della prima istanza con maggiore importo, anche in questo caso non saranno dovute le sanzioni.

Anche in questo caso dice l’agenzia il soggetto potrà evitare le sanzioni e restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 2020.

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