Prima dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Rilancio”, la condotta del titolare di una struttura ricettiva che ometteva o versava parzialmente l’imposta di soggiorno era, inequivocabilmente, riportata nell’alveo del delitto di peculato di cui all’art. 314 c.p., con pene molto severe per i trasgressori, più precisamente, la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
La Cassazione ha respinto la tesi della sussistenza dell’operatività del principio di specialità tra la sanzione amministrativa prevista dai regolamenti comunali e la norma penale, ritenendo che l’illecito amministrativo avesse carattere residuale non speciale, ai sensi della Legge n. 689/1981 (ex multis, cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 29632/2019). Inoltre, la qualifica di incaricato di pubblico servizio che spetta ‒ secondo la Suprema Corte ‒ al gestore dell’attività ricettiva e che discenderebbe dall’attività di riscossione dell’imposta di soggiorno operata dallo stesso per conto dei Comuni, oltre che dalla strumentale responsabilità di versamento (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 27707/2019; n. 19925/2019; n. 32058/2018), ha permesso di accantonare anche la tesi che cercava di ricondurre la condotta in oggetto nei confini dell’art. 646 c.p. (appropriazione indebita). Sulla base di quanto precede, la condotta di omesso o parziale versamento dell’imposta non poteva che essere attratta nel campo di applicazione dell’art. 314 c.p. (peculato), con un sensibile aggravio di pena rispetto alle altre ipotesi prospettate.
Tuttavia, il D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77 ha apportato sostanziali cambiamenti sul piano sanzionatorio per i titolari della strutture ricettive, privando la condotta in oggetto di qualsiasi rilevanza penale e riconducendo tutto nell’alveo della sanzione amministrativa. Infatti, l’illecito amministrativo previsto dall’art. 180 commi III e IV del decreto ha carattere speciale e, per tale ragione, prevale sulla norma generale di cui all’art. 314 c.p. (peculato). Inoltre, il nuovo regime sembra gettare ombre anche sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio che la giurisprudenza su citata attribuisce al responsabile della struttura ricettiva, in quanto quest’ultimo viene definito dal summenzionato art. 180 “responsabile del pagamento” e non “agente contabile”.