La procedura di ricostruzione induttiva del redditomediante indicatori di capacità contributiva, che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate pone in essere al fine di emettere un avviso di Accertamento nei confronti del contribuente, deve essere giustificatasulla base di concreti indicatori di reddito maggiorerispetto a quello dichiarato.Diversamente, la pretesa impositiva dell’Agenzia non corrisponde alla realtà dei fatti e pertanto risulta illegittima.Ciò è quanto ha chiarito il Giudice della quarta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con la Sentenza del 6 febbraio 2020(R.G.R. n. 897/2019).Dopo avere esaminato il caso sottopostole, la Commissione ha accolto il ricorso del contribuenteche chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento per imposte e accessori notificatogli dall’Agenzia delle Entrate.In particolare, il giudice tributario ha evidenziato che la procedura di ricostruzione induttiva del maggior reddito del contribuente effettuata dell’Agenzia, non era fondata.
