26 Aprile 2024, venerdì
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Sospensione feriale Cosa è , come funziona ?

Anche quest’anno, a partire da sabato 1 agosto e fino al 31 agosto 2020, scatta la sospensione del decorso dei termini processuali con riferimento al:
  • processo civile,
  • processo amministrativo,
  • processo tributario.

Ciò significa che, nel calcolo di un termine, non vanno considerati i giorni compresi nell’arco temporale relativo alla pausa estiva.

Con riferimento al processo tributario si segnala che sono soggetti alla sospensione:

  • la notifica dell’atto alla controparte (ricorso, appello),
  • i depositi presso le segreterie delle commissioni o della Cassazione (costituzione in giudizio, deposito memorie e così via).

Per quest’anno, considerando la particolarissima situazione dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si segnala un aspetto critico che già negli scorsi mesi ha fatto discutere e sollevato parecchi dubbi (cfr. Accertamento con adesione e sospensioni dei termini: dubbi interpretativi). Si tratta della possibilità di cumulare più sospensioni. In particolare: 

  1. la sospensione Covid-19 prevista dal legislatore per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio per un totale di 64 giorni;
  2. la sospensione ordinaria che caratterizza il procedimento di adesione e consistente in 60 + 90 giorni;
  3. la sospensione del periodo feriale pari a 31 giorni nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto;

Per effetto di tutte queste sospensioni si potrà verificare che i termini per proporre un’azione (ricorso, appello eccetera) attraversino il periodo di agosto ovvero spirino proprio in tale mese.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 11/2020 (quesito 5.10) ha ritenuto cumulabile le tre sospensioni (covid, adesione e feriale). L’Agenzia ha chiarito che, se il periodo di sospensione di 90 giorni per l’adesione investe il mese di agosto, allora occorre considerare anche la pausa estiva in virtù della norma che ammette il cumulo delle due sospensioni (da adesione e feriale). Si segnala tuttavia che la tesi dell’Agenzia non è determinante in quanto l’impugnazione tardiva può determinare l’ inammissibilità ed essere rilevata autonomamente dal giudice.

L’interpretazione della Corte di Cassazione invece è quella di ritenere che, mentre le sospensioni feriali possono cumularsi tra loro, la sospensione feriale non è cumulabile con altri tipi di sospensioni, avendo scopi e finalità diverse. Posto il divieto di cumulo, la Corte ha però recentemente ammesso che se il termine ordinario di impugnazione scade ad agosto (a seguito dello spostamento in avanti causato dell’altra sospensione) allora si applica anche la sospensione feriale.

Pertanto, nel caso in cui il termine di scadenza dell’atto sia successivo al 31 agosto, si suggerisceal contribuente o al difensore di non considerare la sospensione feriale, ciò al fine di evitare le possibili conseguenze per tardiva impugnazione

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