25 Aprile 2024, giovedì
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Quale contributo per i conduttori di contratto di locazione uso universitario o transitorio ?

è stata resa disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate la Circolare n 19/E con la quale si diffondono chiarimenti utili alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e in particolare con riferimento alla detrazione spettante per canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede.
La Circolare n 19/E 2020 che segue le precedenti (la n. 7/E 2017, la n. 7/E 2018, la n 13/E 2019) risulta una guida utile per contribuenti, CAF, professionisti abilitati ma anche per gli stessi uffici della amministrazione nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale.

Secondo la norma, dall’imposta lorda si può detrarre un importo pari al 19% dei canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10 cod.18 nel 730) derivanti da:

  • contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98 (che siano contratti uso transitorio, a posto letto redatti in conformità alla legge senza bisogno del contratto specifico studenti)
  • contratti di ospitalità
  • atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative

Requisiti per avere diritto alla detrazione:

  • l’università deve essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza dello studente e distante almeno 100 km e comunque in una provincia diversa
  • l’immobile locato deve essere nello stesso comune dove è l’università o in comuni limitrofi

Non è importante che l’università sia pubblica o privata, né rileva il corso frequentato.

La detrazione NON spetta per:

  • corsi post laurea (quali master) 
  • dottorati di ricerca
  • corsi di specializzazione.

La detrazione spetta anche (per i medesimi tipi di contratti su elencati) per gli studenti iscritti a:

  • istituti tecnici superiori I.T.S. 
  • ai nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati (ai sensi del DPR 212/2005)

 Limiti alla detrazione:

  • la detrazione spetta nella misura del 19% per un importo non superiore a 2.633 euro dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta
  • non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali, e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione

Attenzione va prestata al fatto che se i canoni non sono pagati dallo studente ma da un familiare che abbia lo studente fiscalmente a carico, la detrazione spetta al familiare nei limiti suddetti. 
Nel caso in cui i genitori abbiano a carico due figli all’università, titolari di due distinti contratti, ciascun genitore può fruire della detrazione del 19% su di un importo massimo non superiore a euro 2.633.
Qualora il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione e spetta ai conduttori che possiedano i requisiti e nei limiti suddetti.

È bene sottolineare che in sede di assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi sarà necessario portare le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento per l’esibizione.

La circolare in oggetto riporta uno specchietto contenente la documentazione da conservare:

  • copia contratto di locazione registrato
  • quietanze di pagamento
  • dichiarazione sostitutiva con la quale si attesa che sono spettanti i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione
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