Il super bonus del 110% diventa più ampio e ancor più complesso. Potranno infatti usufruire del maxi sconto fiscale per l’efficienza energetica anche le seconde case, villette a schiera comprese, le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni e società sportive dilettantistiche per i lavori sui soli immobili destinati a spogliatoi degli atleti. Restano sempre esclusi dagli sconti fiscali gli immobili di lusso quali: le abitazioni signorili (A/1), le ville (A/8) e i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico e storico (A/9).
In via generale sarà possibile beneficiare della super detrazione del 110% solo per interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle stesse detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. E’ l’effetto di un emendamento frutto di modifiche proposte da maggioranza e opposizione e filtrate dal governo, approvato ieri dalla commissione Bilancio della Camera al decreto legge Rilancio (34/2020), da lunedì all’esame dell’aula (va convertito entro il 18 luglio, prevista una doppia fiducia a Camera e Senato).
Grazie a queste modifiche sono stati rivisti anche molti dei massimali di spesa agevolabile per gli interventi di efficienza energetica, nonché le misure relative all’utilizzo di sistemi a biomassa e l’estensione al teleriscaldamento ai comuni montani non in procedura di infrazione Ue. L’insieme di queste novità delinea un quadro normativo estremamente complesso ed articolato dal quale non sarà affatto facile districarsi con certezza.
Numerose le novità apportate ai massimali di spesa previsti per i tre interventi «trainanti» di efficienza energetica disciplinati dal primo comma dell’articolo 119 del dl 34. Per gli interventi di isolamento termico delle superfici di cui alla lettera a) del primo comma vengono ora introdotti, in luogo del precedente unico tetto di spesa di euro 60 mila ad unità immobiliare, tre diversi e nuovi massimali.
