26 Aprile 2024, venerdì
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Il bonus del 110% Come funziona ?

Il super bonus del 110% diventa più ampio e ancor più complesso. Potranno infatti usufruire del maxi sconto fiscale per l’efficienza energetica anche le seconde case, villette a schiera comprese, le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni e società sportive dilettantistiche per i lavori sui soli immobili destinati a spogliatoi degli atleti. Restano sempre esclusi dagli sconti fiscali gli immobili di lusso quali: le abitazioni signorili (A/1), le ville (A/8) e i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico e storico (A/9).
In via generale sarà possibile beneficiare della super detrazione del 110% solo per interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle stesse detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. E’ l’effetto di un emendamento frutto di modifiche proposte da maggioranza e opposizione e filtrate dal governo, approvato ieri dalla commissione Bilancio della Camera al decreto legge Rilancio (34/2020), da lunedì all’esame dell’aula (va convertito entro il 18 luglio, prevista una doppia fiducia a Camera e Senato).
Grazie a queste modifiche sono stati rivisti anche molti dei massimali di spesa agevolabile per gli interventi di efficienza energetica, nonché le misure relative all’utilizzo di sistemi a biomassa e l’estensione al teleriscaldamento ai comuni montani non in procedura di infrazione Ue. L’insieme di queste novità delinea un quadro normativo estremamente complesso ed articolato dal quale non sarà affatto facile districarsi con certezza.
Numerose le novità apportate ai massimali di spesa previsti per i tre interventi «trainanti» di efficienza energetica disciplinati dal primo comma dell’articolo 119 del dl 34. Per gli interventi di isolamento termico delle superfici di cui alla lettera a) del primo comma vengono ora introdotti, in luogo del precedente unico tetto di spesa di euro 60 mila ad unità immobiliare, tre diversi e nuovi massimali.
Il primo è di euro 50 mila per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Il secondo massimale di spesa è invece di euro 40 mila per ogni unità immobiliare nel caso di edifici composti da due a otto unità mentre il terzo limite di spesa è pari ad euro 30 mila per ogni unità immobiliare in caso di edifici composti da più di otto unità immobiliari. Per gli interventi sulle parti comuni di edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale disciplinati dalla lettera b) del primo comma, l’originario tetto di spesa di euro 30 mila per unità immobiliare, viene ora sostituito dal seguente duplice limite: euro 20 mila per unità immobiliare per gli edifici fino a otto unità ed euro 15 mila per unità immobiliare in caso di edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Resta invece invariato ad euro 30 mila il tetto di spesa previsto per gli interventi sugli edifici unifamiliari di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, di cui alla lettera c) del primo comma del citato articolo 119.
Dal punto di vista soggettivo gli emendamenti approvati hanno esteso la platea dei potenziali beneficiari delle agevolazioni con l’aggiunta al comma 9 dell’articolo 119 dei seguenti soggetti: organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche. Per queste ultime i benefici previsti dall’articolo 119 saranno limitati ai lavori realizzati sui soli immobili adibiti a spogliatoi. Ciascuno di questi soggetti, recita ora il nuovo comma 10 della disposizione in commento, potranno beneficiare delle detrazioni per l’efficientamento energetico degli edifici realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio.
Tra le altre novità apportate dagli emendamenti sopra ricordati va evidenziato che nessuno degli interventi ammessi al 110% (sisma bonus compreso) potrà essere sfruttato sulle unità immobiliari di maggior pregio. In questo senso il nuovo comma 15-bis esclude espressamente dal 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. Novità in arrivo anche sul fronte delle asseverazioni da parte dei tecnici abilitati. Il nuovo comma 13-bis prevede infatti che le stesse sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato dovrà inoltre attestare i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. L’effetto delle modifiche apportate all’articolo 119 del dl Rilancio, rendono ancor più complessa e articolata una normativa già di per sé estremamente intricata e di difficile lettura. L’estrema complessità normativa e le responsabilità previste a carico dei tecnici che dovranno asseverare ed attestare gli interventi, potrebbero far sì che l’agevolazione, seppur ampliata dal punto di vista oggettivo e soggettivo, resti appannaggio di pochi e determinati soggetti.
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