28 Marzo 2024, giovedì
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Omofobia,la CEI non appoggia la nuova legge, il rischio è di generare confusione

I Vescovi contro ogni discriminazione. Omofobia, una nuova legge ...

Nessun vuoto normativo per assicurare alle persone omosessuali la tutela contro maltrattamenti, violenze, aggressioni. Il nostro codice penale dispone già degli strumenti necessari per garantire in ogni situazione il rispetto della persona. È quanto ribadiscono i vescovi italiani a proposito dei disegni di leggi attualmente in discussione alla Commissione Giustizia della Camera. Si tratta di cinque ddl (Boldrini, Zan, Scalfarotto, Perantoni, Bartolozzi) che puntano a modificare agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Obiettivo più che condivisibile visto che, come afferma papa Francesco in Amoris laetitia (n.250), “nessun persona dev’essere discriminata sulla base al proprio orientamento sessuale”. Ma, come spiegano bene i vescovi della presidenza della Cei, c’è il rischio concreto che queste proposte si traducano in confusione normativa e possibilità di nuove discriminazioni verso coloro che non si allineano al cosiddetto “pensiero unico”. Quindi, con l’obiettivo di porre rimedio a un’ingiustizia, si rischia di innescarne di nuove, altrettanto gravi e odiose.

Il primo punto messo in luce da tutti i ddl è quello del vuoto normativo per cui si richiede “di estendere le sanzioni già individuate per i reati qualificati dalla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi anche alle fattispecie connesse all’omofobia e alla trans fobia”. Ma è davvero necessario? Il nostro codice già prevede sanzioni proporzionate alla gravità del reato per i delitti contro la vita (art. 575 e ss. cod. pen.), contro l’incolumità personale (art. 581 ss. cod. pen.), i delitti contro l’onore, come la diffamazione (art. 595 cod. pen.), i delitti contro la personalità individuale (art. 600 ss. cod. pen.), i delitti contro la libertà personale, come il sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) o la violenza sessuale (art. 609 ss. cod. pen.), i delitti contro la libertà morale, come la violenza privata (art. 610 cod. pen.), la minaccia (art. 612 cod. pen.) e gli atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.). Fino al 2016 l’ordinamento ha ritenuto illecita anche la semplice ingiuria (art. 594 cod. pen.).

C’è invece un percorso vincente, sottolineano ancora i vescovi, per combattere violenza e intolleranza contro chiunque, e soprattutto verso le persone più fragili, ed è l’impegno educativo finalizzato ad attivare seri percorsi di prevenzione. Su questo punto il dibattito è aperto e la disponibilità della Chiesa italiana è rivolta a “un confronto aperto e intellettualmente onesto”.

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