26 Aprile 2024, venerdì
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Covid19, Disinfezione e Sanificazione: quali requisiti devono avere le ditte di pulizie per procedere?

 quali REQUISITI per le DITTE DI PULIZIA ?

Riferimenti normativi

D.M. 7 luglio 1997, n. 274 – regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82, il cui titolo è “disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.

c. 3, dell’Art. 10 del decreto-legge n. 7/2007 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.

Le imprese che svolgono pulizie, disinfezione e sanificazione sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’Art. 19 della l. 241/90 all’Ufficio del Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane del proprio territorio.

a) Le attività di pulizia e disinfezione sono soggette esclusivamente alla sola dichiarazione di inizio attività (SCIA), da presentare alla Camera di Commercio competente, e non sono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Saranno invece applicabili i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Pertanto, si può concludere che ad oggi le sole imprese di pulizia e di disinfezione non viene più previsto l’obbligo del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi e quindi del preposto alla gestione tecnica. Questo perché si è inteso sopprimere requisiti tecnici per alcune attività considerate di carattere estremamente semplice e che sarebbero risultate quindi destinatarie di caratterizzazione troppo complessa come per esempio la conoscenza della chimica, della biologia, e dei relativi processi;

b) le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di conseguenza, saranno invece destinatarie dell’applicazione sia dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria e sia quelli di natura professionale e tecnico-organizzativi, ove la ratio è che trattandosi di processi più complessi, con risultati attesi con caratura di maggior tutela rispetto all’ambiente e le persone, le imprese che esercitano tali attività devono poter conoscere in modo approfondito la materia di cui vorranno qualificarsi come esperti professionisti.

Considerando quindi specificatamente le attività di sanificazione, come definita dal DM 274/97, le imprese che intendono svolgere tali servizi devono possedere tutti i requisiti come sopra indicato, al pari della disinfestazione e derattizzazione, e dovranno quindi avere il preposto alla gestione tecnica in possesso di riconosciuti requisiti tecnico-organizzativi. Tale soggetto dovrà avere un rapporto con l’impresa di questo tipo:

i. Ditte individuali: es. titolare, collaboratore familiare del titolare, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo, ecc.;

ii. Per le società: es. Legale rappresentante per le Srl, socio per le Snc, socio accomandatario per le Sas., amministratore, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo.

Pertanto, ad oggi, in modalità estremamente sintetica possiamo dire che:

1 per esercitare l’attività imprenditoriale di sola pulizia e/o disinfezione (lettere a) e b) dell’Art.1 c. 1 DM274/97) occorrono solo i requisiti di onorabilità ed economico finanziari;

2 per svolgere anche attività imprenditoriale di disinfestazione e/o derattizzazione e/o sanificazione (lettere c), d) ed e) dell’Art.1 c. 1 DM 274/97) occorrono oltre a quelli del punto precedente anche i requisiti tecnico-professionali (Art. 2 c. 3 del DM 274/97), tra cui la presenza del preposto alla gestione tecnica;

3 non è richiesta l’applicazione del D.M.274/97 ove l’attività di pulizia sia svolta non come attività imprenditoriale, ma come attività in aree di pertinenza propria, con proprio personale.

In Fig.1 si riporta un esempio di estratto CCIAA di impresa che può svolgere esclusivamente attività di cui all’Art.1 c. 1 lett. a) ovvero pulizie, mentre in Fig. 2 è riportato un estratto di un camerale dove una ditta di pulizie può svolgere, in quanto autorizzata, tutte le tipologie di interventi come definiti all’Art. 1 c. 1 del DM 274/97.

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